Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 17866 del 23 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilitą del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.

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