Il volume attualizza il tradizionale ambito dei diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione, alla luce dei nuovi orientamenti offerti dalla giurisprudenza.
In particolare, ampio risalto è concesso alle “nuove” figure del diritto reale d'uso, “ope legis”, sulle aree a parcheggio e dei diritti d'uso e d'abitazione a favore del coniuge superstite.
Completa l'opera la disamina della nuova disciplina della mediazione civile (D.lgs. n. 28 del 4.3.2010),... (continua)
Il volume tratta la materia dei diritti reali che rivestono grande importanza sul piano giuridico e su quello economico. Si pensi, ad esempio, alle rilevantissime implicazioni pratiche della deductio usufructus attraverso cui si può addivenire ad opportuni trasferimenti di ricchezza.Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per risolvere il caso concreto ed offre altresì un ricco... (continua)
Un’opera approfondita e completa della materia che fornisce una lettura teorico-pratica della normativa contenuta nel codice e l’analisi di tutta la casistica più significativa.
PIANO DELL’OPERA
I diritti sulle cose limitati nel tempo
I problemi
La costituzione dell’usufrutto
Il contenuto dell’usufrutto
I poteri di disposizione
La conservazione della cosa e i carichi di godimento
L’estinzione
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia (1) e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [1586, 1777].
L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelleche si pretende di esercitare sul fondo medesimo [949, 1079]; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario (2).
(1) La denunzia dell'usufruttuario, per la sua finalità di consentire al proprietario l'esercizio del suo diritto, deve avvenire tempestivamente; essa può essere compiuta in qualsiasi forma, compresa quella verbale.
(2) Quando, invece, l'azione confessoria o negatoria servitutis viene esercitata dal nudo proprietario o nei confronti di questi, non occorre nel relativo giudizio la partecipazione anche dell'usufruttuario del fondo attivamente o passivamente gravato dalla servitù, poiché la sentenza che venga eventualmente pronunciata non è idonea a porre in dubbio i diritti in costanza di usufrutto, e quindi non è a lui opponibile.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
484L'art. 1012 del c.c., prevedendo che durante l'usufrutto un terzo commetta qualche usurpazione sul fondo o altrimenti offenda le ragioni del proprietario, sancisce, in conformità dell'art. 511 del codice del 1865, l'obbligo dell'usufruttuario di farne denuncia al proprietario. Inoltre l'articolo in esame consente all'usufruttuario, il quale deve però chiamare in giudizio il proprietario, di far riconoscere l'esistenza di servitù a favore del fondo o l'inesistenza di servitù che altri pretenda di esercitare sul fondo medesimo.
Con criterio identico a quello adottato dal codice del 1865 (art. 510, secondo comma) e cioè in proporzione del rispettivo interesse, è regolata la ripartizione tra proprietario e usufruttuario delle spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto (art. 1013 del c.c.).