Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 102 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Litisconsorzio necessario

Dispositivo dell'art. 102 Codice di procedura civile

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti (1), queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice (2) ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito (3)(4).

Note

(1) La norma in commento appartiene alla categoria delle c.d. norme in bianco, per cui spetta all'interprete accertare i casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario oltre quelli già normativamente previsti, come in tema di azione surrogatoria (2900, II comma, c.c.), ove è espressamente previsto che il creditore che agisce giudizialmente in surroga deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi; o, ancora, nell'ambito dell'azione di disconoscimento della paternità (247, I comma, c.c.), per la quale si dispone, nel relativo giudizio, la necessarietà del litisconsorzio tra il presunto padre, la madre ed il figlio.
(2) L'ordine di integrazione del contraddittorio deve provenire dall'organo giudicante, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di intervento coatto disposto per ordine del giudice (istruttore) (art.107), ove il litisconsorzio è la conseguenza di un valutazione discrezionale del giudice a fronte della legittima alternativa di lasciare la posizione del terzo ad un eventuale altro giudizio.
Risultano diverse, pertanto, anche le conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'ordine: si ha estinzione del giudizio nella fattispecie della norma in esame, mentre la cancellazione della causa dal ruolo con possibile sua riassunzione (art.307, I comma, c.p.c.) nell'ipotesi di intervento coatto ex art. 107.
(3) La conseguenza del mancato rispetto dell'ordine di integrazione del contraddittorio è l'estinzione del giudizio (art.307). Diversamente, risulta fattispecie sanante quella dell'intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso (art.268).
(4) La sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte viene ritenuta dalla giurisprudenza inutiliter data, nel senso della sua inidoneità a produrre effetti nei confronti delle parti e dei terzi pretermessi vista l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio. Trattandosi di una sentenza inesistente, a questi ultimi soggetti si riconosce la facoltà di dare avvio ad un autonomo giudizio di accertamento volto ad ottenere una dichiarazione giudiziaria di tale inesistenza.

Ratio Legis

La norma indica un'ipotesi di processo soggettivamente complesso, cioè un processo composto da più parti. Il litisconsorzio necessario è un corollario della regola della legittimazione ad agire riguardante un rapporto soggettivamente complesso, un rapporto che attiene ad una situazione giuridica sostanziale inscindibile.

Spiegazione dell'art. 102 Codice di procedura civile

Questa norma è stata tradizionalmente qualificata come norma in bianco, in quanto si limita a prescrivere che, quando la decisione non può pronunciarsi se non nei confronti di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo, lasciandosi di fatto ampio spazio all'interprete in ordine alla individuazione delle ipotesi in cui tale situazione in concreto si verifica.
Per tale motivo si è cercato di elaborare un criterio oggettivo, sulla base del quale stabilire in quali casi vi sia il litisconsorzio necessario.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti sono dell’opinione che la necessità del litisconsorzio presupponga che sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, affermandosi che l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario debba effettuarsi sulla base del petitum, o meglio, in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore.
Va osservato che la funzione dell’istituto qui previsto non è quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi (già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei), quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.
Per tale ragione si è giunti alla conclusione che il litisconsorzio è necessario solo quando il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio sia inscindibile; qualora, invece, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia in ordine ad esso possa essere in grado di regolare utilmente i rapporti dei partecipanti al giudizio, lasciando impregiudicata la posizione degli altri, allora il litisconsorzio non potrà certamente considerarsi necessario.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione della norma, va detto che, mentre la giurisprudenza tradizionale sostiene che si versa in caso di litisconsorzio necessario solamente quando l'azione proposta sia costitutiva e non anche quando si tratti di azioni di accertamento o di condanna (poiché, in tali ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio, non chiedendosi alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso), secondo altra parte della giurisprudenza la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio, che deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria per non privare la sentenza della sua utilità intrinseca, e la conseguente necessità del litisconsorzio, esistono indipendentemente dal fatto che si verta in tema di tutela costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa.

Anche a livello dottrinale, l’opinione tradizionale riconosce la sussistenza di un litisconsorzio necessario qualora il provvedimento che si domanda sia di tale natura che possa essere pronunciato soltanto se è simultaneamente efficace di fronte a più soggetti.
Tale circostanza ricorre solo quando la domanda è diretta alla pronuncia di una sentenza costitutiva, la quale comporta un mutamento in un rapporto o stato giuridico che è unico per più persone (non potendo mutarsi od estinguersi se non per tutti i suoi partecipanti); in tutti gli altri casi il litisconsorzio non è necessario, perché una sentenza di accertamento o di condanna ha pur sempre una qualche utilità anche se pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto giuridico.

A sostegno di tale tesi restrittiva viene addotto anche il dato normativo: le varie previsioni esplicite di litisconsorzio necessario, quali l' art. 784 del c.p.c. in materia di divisione della comunione o gli artt. 244 e 249 c.c. in materia di giudizi sullo stato di filiazione, fanno tutte riferimento a vicende giurisdizionali che hanno una incidenza costitutiva sul rapporto giuridico plurisoggettivo e non meramente dichiarativa.

Altra parte della dottrina, non negando la necessità del litisconsorzio nelle azioni costitutive con pluralità di parti, sostiene che in determinati casi il litisconsorzio può essere necessario anche in riferimento all'azione di accertamento o di condanna, escluso però il caso in cui il rapporto giuridico plurilaterale sia dedotto in giudizio soltanto come questione pregiudiziale o incidentale.

In materia previdenziale molte recenti pronunce giurisprudenziali sono intervenute ad affermare l'impossibilità di configurare un litisconsorzio necessario; in particolare si è affermato che non sono litisconsorzi necessari il lavoratore e il datore di lavoro, nelle controversie fra il secondo e l'ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contribuiti, e in quelle, fra il primo e lo stesso ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi.

La norma in commento, oltre ad essere, come si è prima detto, una norma in bianco, è anche una norma di rinvio, in quanto rimanda ad altre norme che stabiliscono espressamente che il processo debba essere a pluralità di parti.
Infatti, vi sono dei casi tassativi in cui la legge, per ragioni di mera opportunità processuale, impone la necessaria partecipazione di una pluralità di parti, indipendentemente dalla deduzione in giudizio di un rapporto plurilaterale.
Ne è un esempio l’ipotesi disciplinata dall'art. 784 del c.p.c., il quale dispone che le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

Per quanto concerne il secondo comma di questa norma, dalla sua analisi si deduce che, qualora il giudice accerti la pretermissione di uno o più litisconsorzi necessari, deve disporre con ordinanza l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, da effettuarsi entro un termine perentorio da lui stabilito.
È chiaro che la non integrità del contraddittorio può essere rilevata dal giudice d'ufficio o su specifica eccezione di parte; qualora sia la parte ad eccepire l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, sulla medesima incomberà l'onere, a pena di inammissibilità dell'eccezione, di indicare analiticamente chi sia la parte pretermessa ( provandone l'esistenza), e di indicare altresì quali sono i presupposti di fatto che rendono necessaria l'integrazione.

Quanto all'ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice, va detto che se il giudice, nonostante quanto disposto dall'art. 102, non vi provvede e decide la causa così come proposta, la sentenza è inefficace per tutti.
Si ritiene inoltre utile precisare che il termine assegnato dal giudice per integrare il contraddittorio con l'ordinanza di cui al secondo comma ha carattere perentorio e non può, quindi, essere né prorogato, né rinnovato; nel caso in cui l'ordinanza non dovesse contenere l'indicazione del termine, la giurisprudenza ha chiarito che la parte deve comunque ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio, citando il litisconsorte pretermesso, nel rispetto, pena di estinzione, del termine di cui all'art. 163 bis del c.p.c..

Si tenga conto, infine, che sia che l'ordine di integrazione non venga eseguito, sia che venga eseguito ma senza il rispetto del termine, il giudice dovrà dichiarare l'estinzione del processo secondo i disposto di cui al terzo comma dell’art. 307 del c.p.c., senza alcuna possibilità di riassunzione.

Massime relative all'art. 102 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20243/2021

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019).

Cass. civ. n. 28447/2020

Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2017).

Cass. civ. n. 10813/2020

Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI).

Cass. civ. n. 7040/2020

In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2018).

Cass. civ. n. 1272/2020

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/04/2018).

Cass. civ. n. 33301/2019

L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, stante la natura personale, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto l'obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene.

Cass. civ. n. 29506/2019

In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà.

Cass. civ. n. 25770/2019

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 L. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.

Cass. civ. n. 21848/2019

Nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico. Pertanto, ove la domanda sia proposta nei confronti di un solo assicuratore, proprio per l'esistenza di separati rapporti assicurativi, deve escludersi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, come pure la possibilità per questi ultimi di avvalersi del giudicato intervenuto nei confronti dell'assicuratore convenuto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione sulla validità della clausola "claims made", adottata nei confronti di uno degli assicuratori, non potesse essere estesa agli altri, in ragione della parziarietà dell'obbligazione di ciascuno).

Cass. civ. n. 5125/2019

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile) ha, come suo contenuto, un'obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare.

Cass. civ. n. 2969/2019

Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.

Cass. civ. n. 2551/2019

In caso di litisconsorzio necessario, ove non si ottemperi all'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell'intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 30730/2018

La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello. Ne deriva che, ove entrambi i partecipanti all'affare siano risultati soccombenti in primo grado, l'appello proposto da uno solo dei due non giova all'altro, nei cui confronti, in difetto di impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in cosa giudicata; inoltre, nei riguardi di quest'ultimo, quale che sia l'esito dell'appello, non ha luogo il regolamento delle spese, né per il primo grado (ostandovi il giudicato), né per il secondo (non avendo egli assunto la qualità di parte).

Cass. civ. n. 24234/2018

In tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene; qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione di terzo in cui l'attore aveva chiesto accertarsi un proprio diritto – di comproprietà - autonomo incompatibile rispetto a quello – di proprietà esclusiva - vantato dal convenuto, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso coloro che sarebbero risultati comproprietari dell'immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita invocata dall'opposto).

Cass. civ. n. 17664/2018

L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite in quello superiore, la demolizione di tali opere, si sostanzia in una "actio negatoria" di servitù di scolo che, poiché diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui, determina, ove la piena proprietà di questo appartenga a più soggetti (comproprietari o usufruttuario e nudo proprietario), un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro.

Cass. civ. n. 17493/2018

In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla.

Cass. civ. n. 15521/2018

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta; ne consegue che l'azione volta alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi perché la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del "quantum" spettante ad altri, atteso che l'ammontare complessivo del fondo rappresenta il limite massimo non superabile dall'azienda sanitaria.

Cass. civ. n. 11318/2018

Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso.

Cass. civ. n. 4099/2018

Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’esercizio della predetta responsabilità. (Nella specie la S.C., cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale).

Cass. civ. n. 3789/2018

In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Cass. civ. n. 25200/2017

Nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 22672/2017

In tema di risarcimento danni, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario - avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10%) ed abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90%), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei confronti dello stesso l'azione di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c..

Cass. civ. n. 22370/2017

In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima; sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale.

Cass. civ. n. 21567/2017

In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.

Cass. civ. n. 19376/2017

L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale.

Cass. civ. n. 19330/2017

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.

Cass. civ. n. 19057/2017

La controversia, diretta al riconoscimento della qualità di socio di una società di persone, coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale e, pertanto, nel relativo processo, sono litisconsorti necessari sia la società sia i soci. (Nella specie il giudizio si era svolto senza l'intervento del socio accomandante e il riconoscimento della qualità di socio riguardava una società in accomandita).

Cass. civ. n. 13145/2017

La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato. (Nella specie, relativa all’accertamento dell’entità di un’obbligazione assunta in forza di un assegno bancario, privo di data, rilasciato a garanzia dell’obbligazione di pagare il prezzo di due cessioni d’azienda, oggetto di separati e contestuali contratti preliminari, la S.C. ha escluso che si configurasse un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti ai contratti definitivi, atteso che l’accertamento della simulazione del prezzo poi indicato in questi ultimi, pur costituendo un presupposto logico nel giudizio promosso nei confronti del soggetto che aveva emesso l’assegno, si poneva in tal caso come meramente incidentale).

Cass. civ. n. 6649/2017

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.

Cass. civ. n. 20692/2016

In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. (Nella specie, la S.C., in conformità al principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che ha rimesso la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ritenendo il comune solidalmente responsabile con la cooperativa edilizia, cui aveva attribuito un diritto di superficie ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, per l'illegittima occupazione dalla stessa compiuta ai danni di un terzo).

Cass. civ. n. 18831/2016

In tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista (o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti; ne consegue che, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, il termine per impugnare non è unitario e decorre dalla data delle singole notificazioni dell'unica sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti con la stessa definiti.

Cass. civ. n. 12295/2016

Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio, anche se avvenuta dopo la dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice perché provveda a norma dell'art. 102, comma 2, c.p.c., ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità, per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale (nella specie, dal diritto di riscatto agrario) nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (nella specie, il coniuge dell'acquirente del fondo in regine di comunione legale dei beni).

Cass. civ. n. 9042/2016

La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.

Cass. civ. n. 20890/2015

Nel giudizio risarcitorio conseguente all'illecita lesione del diritto alla riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, quale estraneo alla pretesa, non riveste il ruolo di litisconsorte necessario, diversamente dal caso del giudizio che consegue all'impugnazione di un proprio provvedimento.

Cass. civ. n. 17270/2015

L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari.

Cass. civ. n. 9150/2015

A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, il quale è, pertanto, legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.

Cass. civ. n. 7685/2015

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, ha natura di norma processuale poiché introduce una ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché, in difetto di espressa previsione, non è suscettibile di applicazione retroattiva, non trovando applicazione ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.

Cass. civ. n. 7468/2015

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, qualora il convenuto eccepisca di non essere tenuto a subire la servitù perché l'attore è già titolare di altra servitù su fondo di un terzo che gli consente di raggiungere la pubblica via, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario che richieda l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del fondo indicato dal convenuto; infatti, il proprietario del fondo asseritamente intercluso, il proprietario del fondo a carico del quale viene chiesta la costituzione di servitù coattiva ed il proprietario del fondo attraverso il quale già esisterebbe un accesso alla pubblica via non sono titolari di un unico rapporto inscindibile.

Cass. civ. n. 7460/2015

Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.

Cass. civ. n. 1623/2015

L'azione promossa dal socio di una società di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. - rimedio cui il primo è direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della società - implica il litisconsorzio necessario con la società, così come nelle società di persone è necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.

Cass. civ. n. 10105/2014

Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.

Cass. civ. n. 9618/2014

Nel giudizio di simulazione della compravendita, relativa all'entità del prezzo, è litisconsorte necessario ogni acquirente (nella specie, di nuda proprietà), se è dedotto l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento.

Cass. civ. n. 8957/2014

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti.

Cass. civ. n. 5628/2014

L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.

Cass. civ. n. 27295/2013

L'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall'attore, poiché, in tal caso, l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non può essere considerata "inutiliter data".

Cass. civ. n. 25810/2013

La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice il rilievo d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integrità.

Cass. civ. n. 25454/2013

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietàdegli altri soggetti.

Cass. civ. n. 24482/2013

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell'adottando sono litisconsorti necessari e, ove la loro mancata partecipazione al giudizio non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, né da quello d'appello, l'intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce e il rinvio al giudice di primo grado, Né assume rilievo che nei confronti dei genitori sia stata pronunciata la decadenza sulla potestà del figlio ai sensi dell'art. 330 cod. civ., stante il loro interesse ad opporsi all'adozione per evitare le più incisive e definitive conseguenze dell'adozione che comportano, oltre la perdita della potestà, il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio.

Cass. civ. n. 17458/2013

L'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 11523/2013

Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso.

Cass. civ. n. 9685/2013

L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.

Cass. civ. n. 3707/2013

Se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell'ostacolo, senza chiedere tuttavia l'accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una "confessoria servitutis" e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada.

Cass. civ. n. 2653/2013

In tema di riscatto agrario il conduttore di un fondo rustico deve esercitare, nel termine di decadenza, il riscatto del predetto fondo anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, in regime di comunione legale dei beni, litisconsorte necessario, in quanto comproprietario. La tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario non chiamato in giudizio vale ad impedire ogni decadenza ed a rendere il retratto opponibile anche nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 14765/2012

In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto con azione di riduzione in pristino di uno spazio di proprietà comune, proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti condomini, sussistente, invece, in caso di domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva del bene, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato ad esplicare efficacia soltanto fra le parti.

In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, avendo il diritto di ogni partecipante al condominio per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui.

Cass. civ. n. 14522/2012

Nel giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente "ope legis", agli effetti dell'art. 177, primo comma, lettera a), c.c., occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro.

Cass. civ. n. 8980/2012

Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte.

Cass. civ. n. 6607/2012

In tema di condominio degli edifici, poiché l'accertamento della proprietà di un bene non può essere effettuato se non nei confronti di tutti i soggetti a vantaggio o verso i quali esso è destinato ad operare, secondo l'effetto di giudicato richiesto con la domanda, ove quest'ultima sia proposta da alcuni condomini per far dichiarare la natura comune di un bene nell'ambito di un edificio condominiale, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, i quali, nel caso di esito della lite favorevole agli attori, non potrebbero altrimenti né giovarsi del giudicato, né restare terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-costruttore.

Cass. civ. n. 4399/2012

Deve essere esclusa la necessita di integrazione del contraddittorio in un giudizio per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, instaurato da un comproprietario del fondo dominante, sia perche ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una "qualitas fundi", non possono essere circoscritti al solo condomino che richiese di ottenere il passaggio.

Cass. civ. n. 3967/2012

In caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 29679/2011

Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi, in caso di impugnativa giudiziale, non una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma, tutt'al più, un'ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo ex art. 103 c.p.c., caratterizzata dall'autonomia delle singole cause.

Cass. civ. n. 28640/2011

In tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente. Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, una volta che sia stata effettuata tempestivamente la seconda notifica, l'appello non può essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 19603/2011

A norma del primo comma dell'art. 276 c.c., legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questo, i suoi eredi. Da ciò consegue che la posizione di altri soggetti, portatori di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, contrari all'accertamento della filiazione, quali il coniuge ed i figli legittimi del presunto genitore, resta regolata dal secondo comma del richiamato art. 276 c.c., che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non anche quella ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari, senza che ciò comporti contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost..

Cass. civ. n. 685/2011

L'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata anche da uno solo o da taluni dei proprietari

Cass. civ. n. 18376/2010

Nella controversia tra il concedente, che domanda il rilascio del fondo rustico per morte dell'affittuario, e gli eredi di quest'ultimo, non sono litisconsorti necessari tutti gli eredi dell'affittuario defunto, ma solo quelli astrattamente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per invocare la prosecuzione del rapporto. Ne consegue che coloro, tra gli eredi dell'affittuario deceduto, privi della qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale all'epoca della morte del proprio dante causa, non possono dolersi di essere stati pretermessi dal giudizio di accertamento dell'avvenuta risoluzione dell'affitto.

Cass. civ. n. 15690/2010

Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, secondo comma, c.p.c. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, primo comma, c.c., ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 13435/2010

La necessità, o meno, di integrazione del contraddittorio va desunta dal contenuto della domanda proposta dall'attore e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in controversia risarcitoria per danno derivante dalla circolazione stradale, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'effettivo proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, individuato come tale soltanto all'esito del giudizio di primo grado, escludendo che siffatta citazione potesse ammettersi a titolo di integrazione del contraddittorio in sede di gravame, giacché, in primo grado, lo stesso attore aveva evocato in giudizio, proprio in qualità di proprietario e conducente del medesimo veicolo, altro soggetto).

Cass. civ. n. 9902/2010

La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile appartenente a più comproprietari deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari stessi, in qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di azione reale, che prescinde, perciò, dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi; ne consegue che l'eventuale violazione del contraddittorio è deducibile e dichiarabile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, relativa ad una domanda di demolizione di opere di copertura di un terrazzo e conseguente sopraelevazione per trasformazione di una soffitta in appartamento, siccome emessa in difetto dell'estensione del contraddittorio nei confronti del coniuge dell'originario convenuto, poi ricorrente, pacificamente risultante dagli atti comproprietario dell'immobile sul quale erano state realizzate le attività illegittime).

Cass. civ. n. 9523/2010

Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.

In tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l'atto di citazione entro il termine di sei mesi previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio delle parti necessarie inizialmente pretermesse. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha nella specie ritenuto che il riscatto tempestivamente esercitato dal locatario per via giudiziale contro l'acquirente di un immobile fosse idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978 anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, con questo in comunione legale dei beni e non citato inizialmente in giudizio, ma nei cui confronti, benché fosse trascorso il suddetto termine di decadenza, era poi stato integrato il contraddittorio).

Cass. civ. n. 7635/2010

La domanda diretta a far dichiarare che l'opera letteraria, come concepita e realizzata dall'autore, viola il diritto alla reputazione ed a far eliminare la fonte della violazione, è inquadrabile nello schema dell'art. 2043 c.c., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell'autore e dell'editore, e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica; tale domanda non dà luogo a litisconsorzio necessario fra l'autore e l'editore, potendo la sentenza essere utilmente data anche nei confronti di uno solo di essi.

Cass. civ. n. 1557/2010

Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede "in universum ius" del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi.

Cass. civ. n. 254/2010

In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza di esso a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio; né tale principio subisce alcuna deroga quando gli attori abbiano inizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene e solo in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: la domanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell'art. 2058 c.c., come una domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile da ciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti.

Cass. civ. n. 26422/2008

Il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario deve essere esercitato esclusivamente con riferimento alle domande hinc et inde sottoposte al suo giudizio e non riguarda, quindi, eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali, in ordine alle quali può pronunciarsi soltanto incidenter tantum.

Cass. civ. n. 23343/2008

Non sussiste il litisconsorzio necessario tra più parti che hanno autonomamente stipulato singoli contratti di compravendita immobiliare anche se trasfusi in un unico e contestuale documento negoziale essendo irrilevante la proposizione con unico atto di citazione della domanda di risoluzione riguardante ciascuno di essi.

Cass. civ. n. 19984/2008

Sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso in cui venga contestato da un terzo l'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare da parte dell'altro coniuge, perfezionatasi dopo l'entrata in vigore del nuovo regime giuridico del diritto di famiglia, rilevando ai fini dell'applicabilità del regime della comunione legale soltanto la data di acquisto della proprietà per usucapione e non la precedente perdita del possesso da parte del precedente proprietario.

Cass. civ. n. 12850/2008

Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune ; ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell'amministratore ), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 12849/2008

Il coniuge in comunione legale dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio relativo alla natura giuridica, l'efficacia e l'esecuzione di un contratto, definito «compromesso divisionale » relativo ad immobili appartenenti in comproprietà con terzi all'altro coniuge.

Cass. civ. n. 11687/2008

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'I.N.P.S., la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntiatio litis (prevista dall'art. 24 del D.L.vo n. 46 del 1999 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 209 del 2002, conv. in L. n. 265 del 2002 ) che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 11593/2008

L'art. 30 del D.L.vo n. 165 del 2001, sul passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse, disciplina una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione (ad quam ) verso cui si dirige il trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il consenso al trasferimento. Ne consegue, sul piano processuale, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i predetti soggetti, sicché, qualora il lavoratore convenga in giudizio (come nella specie ) soltanto l'amministrazione ad quam per il negato trasferimento, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, c.p.c., anche nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza non evocata in giudizio.

Cass. civ. n. 5300/2008

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 c.c. (Nella specie la Corte ha cassato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria).

Cass. civ. n. 26653/2007

Nel caso di actio negatoria servitutis da cui consegua la modificazione del bene costituente fondo dominante appartenente a più soggetti, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari dello stesso.

Cass. civ. n. 17581/2007

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiché nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l'acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (la S.C. ha affermato il principio – in un giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, la pretesa inesistenza di una servitù a favore di un fondo sul quale era costituito un diritto di usufrutto – in relazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario, poiché dagli atti del giudizio non risultavano né la prova dell'esistenza del diritto in questione né quella dell'esistenza in vita dell'usufruttuario, considerato che tale diritto si estingue con la morte del titolare la Suprema Corte ha anche escluso l'ammissibilità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. della documentazione con cui il ricorrente avrebbe voluto dare detta prova).

Cass. civ. n. 12504/2007

In tema di litisconsorzio necessario attinente a controversie in materia ereditaria, la parte impugnante che afferma la non integrità del contraddittorio per non essere stati convenuti in giudizio alcuni eredi, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della necessità dell'integrazione.

Cass. civ. n. 7501/2007

L'obbligazione risarcitoria – derivante da un fatto unico dannoso imputabile a più soggetti – è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro, nonché nell'ipotesi in cui sia la legge stessa che – presupponendo, e derogando a detto principio – imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali.

Cass. civ. n. 24301/2006

Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti, e non anche le parti comuni, l'azione di risarcimento dei danni ex artt. 1669 e 2058 c.c. nei confronti del venditore-costruttore ha natura personale e può essere proposta da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari; inoltre l'azione va proposta esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ancorchè possa insorgere, in sede di esecuzione, una interferenza in modo riflesso tra il diritto riconosciuto in sentenza (risarcimento del danno in forma specifica) e i diritti degli altri condomini, nel senso che i danneggiati, per procedere all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i difetti, dovranno procurarsi il consenso degli altri condomini per il fatto che essi dovranno eseguirsi nella proprietà condominiale; tale condizionamento dell'eseguibilità della pronuncia al consenso dei condomini costituisce soltanto un limite intrinseco alla pronuncia giudiziale, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile.

Cass. civ. n. 20251/2006

L'ordinanza con la quale viene dal giudice istruttore disposta l'integrazione del contraddittorio è sempre soggetta al successivo controllo del collegio cui la causa è rimessa per la decisione. Ne consegue che il giudice del gravame, nel momento in cui è sollecitato ad emettere una declaratoria d'inammissibilità per difetto d'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato alla parte dall'istruttore, deve accertare se ne ricorrono i presupposti, e provvedere quindi – ove tali presupposti difettino – alla revoca del provvedimento, privo di effetti, con cui l'integrazione era stata disposta. Diversamente, la declaratoria d'inammissibilità ciononostante emessa è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Cass. civ. n. 7079/2006

L'ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice ai sensi dell'art. 102 c.p.c. suppone soltanto che oggetto della decisione sia una situazione giuridica, la quale impone il contraddittorio di più parti e non che tale situazione sia effettivamente esistente, poiché l'integrità del contraddittorio è imposta proprio in funzione del legittimo svolgimento del processo ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno di detta situazione. Ne consegue che, qualora il processo abbia avuto luogo inter pauciores e sia stata accertata l'inesistenza della situazione la cui decisione avrebbe imposto l'applicazione della regola di cui all'art. 102, il giudice che rilevi che tale regola è stata violata deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che lo svolgimento (invalido) dell'istruzione abbia fatto emergere detta inesistenza, mentre ove la violazione della integrità del contraddittorio sia rilevata in sede di impugnazione dev'essere disposta la rimessione al primo giudice.

La domanda con la quale sia richiesto l'accertamento dell'esistenza di un negozio giuridico coinvolgente una parte plurisoggettiva dev'essere decisa nel contraddittorio di tutti i componenti della parte plurisoggettiva, che, pertanto, sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio. (Fattispecie in tema di azione di accertamento della contitolarità di un mutuo stipulato in funzione di preteso patto commissorio).

Cass. civ. n. 6163/2006

In tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro.

Cass. civ. n. 5880/2006

In tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c. (Nella specie, relativa a controversia in materia di distanze legali, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in via indiziaria, aveva tratto il dubbio sulla integrità del contraddittorio – facendone carico alla parte avversa all'eccipiente – dalla produzione di un verbale di assemblea di condominio di tre lustri successiva all'inizio della causa e dalla copia informe e non sottoscritta di un preteso atto di vendita).

Cass. civ. n. 5439/2006

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, allorquando il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio sussiste fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Allorquando, invece, il giudice, in un giudizio instaurato dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del suddetto negozio, il litisconsorzio necessario non sussiste.

Cass. civ. n. 22833/2005

In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.; pertanto, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari; infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.

Cass. civ. n. 17592/2005

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è piú necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.

Cass. civ. n. 16957/2005

La responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito – anche nel caso in cui questo costituisca reato ed il responsabile civile non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, quindi, il creditore può agire nei confronti di uno qualsiasi dei debitori tenuti in solido, non rilevando, in contrario, che l'obbligazione del responsabile civile presuppone l'accertamento della commissione del fatto reato da parte dell'autore materiale, poichè, essendo effettuato detto accertamento soltanto incidentalmente da parte del giudice civile, non si rende necessaria la presenza in giudizio dell'autore materiale.

Cass. civ. n. 12213/2004

Tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non è configurabile un rapporto trilatero, ma tre rapporti bilaterali; ne consegue che deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo nei confronti del datore di lavoro.

Cass. civ. n. 11363/2004

Nella controversia avente ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro con un soggetto, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'apparente e formale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., se colui che afferma l'esistenza del rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, non deduce alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro apparente costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via incidentale, e quindi senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata, e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.

Cass. civ. n. 10649/2004

Quando il proprietario di un immobile denunci i danni provenienti da un immobile confinante per conseguire una pronuncia di condanna all'esecuzione di opere e lavori idonei ad eliminare i danni medesimi l'appartenenza di detto immobile a più comproprietari determina l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali comproprietari, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, in relazione alla inscindibilità ed indivisibilità dell'obbligazione dedotta in causa, con la conseguenza che la nullità del giudizio per la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari può essere fatta valere dal litisconsorte pretermesso ; tuttavia, l'eccezione di difetto del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione qualora su tale questione sia intervenuto il giudicato, ovvero se il presupposto e gli elementi posti a fondamento di essa non emergano con ogni evidenza dagli atti del processo di merito, non essendo possibile in sede di legittimità valutare nuove prove o svolgere attività istruttorie.

Cass. civ. n. 10142/2004

Qualora con il medesimo atto il venditore abbia alienato distinte porzioni di un lotto di terreno rispettivamente a due diversi acquirenti, che si siano impegnati a costruire un unico edificio sull'area complessiva acquistata mentre la contestualità delle varie manifestazioni di volontà rese nel medesimo documento di per sé non implica che le alienazioni abbiano dato luogo a un solo contratto o a contratti collegati, ben potendo essere stipulati con un unico atto negozi fra loro autonomi e distinti, l'assunzione di un'obbligazione comune – da adempiersi necessariamente con la cooperazione da parte di tutti gli acquirenti, ed al cui proposito sia stata anche pattuita clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento – comporta, per la convergenza e la fusione in un intento comune delle varie manifestazioni di volontà, che le vendite separate debbano intendersi congiunte, per volontà delle parti, in uno stesso negozio, in considerazione anche dell'inserzione in ognuna di esse di un elemento comune subordinantene simultaneamente il perdurare dell'efficacia. Ne consegue che, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto proposta dal venditore per il verificarsi della clausola risolutiva, sussiste il litisconsorzio necessario fra gli acquirenti, atteso che – stante l'unicità del rapporto – la dichiarazione giudiziale dell'avvenuto avveramento della condizione, incidendo su entrambe le alienazioni, deve essere pronunciata nei confronti di tutti gli acquirenti.

Cass. civ. n. 6342/2004

Nelle controversie relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con il bando di concorso da soggetti, che non sono pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 31 marzo 2002, n. 165, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica determinata dall'obbligazione, complessa ma unitaria, assunta dal soggetto che indice il concorso nei confronti di tutti i partecipanti, essendo in tal caso i singoli adempimenti condizionati al corretto adempimento nei confronti di tutti, mentre il litisconsorzio necessario deve escludersi se non sia chiesto l'adempimento, ma solo il risarcimento del danno, giacché in questo caso la controversia è circoscritta al singolo rapporto. (Fattispecie in tema di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione di concorrenti risultati idonei non vincitori in una selezione concorsuale per l'assunzione da parte di un'Azienda municipale di trasporti).

Cass. civ. n. 5119/2004

La controversia, diretta al riconoscimento della qualità di socio di una società di persone, coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale. Pertanto, nel relativo processo, sono litisconsorti necessari la società ed i soci. (Nella specie il convenuto aveva chiesto di accertare la qualità di socio occulto di società di persone in capo all'attore e chiesto l'integrazione del contraddittorio con l'altro socio).

Cass. civ. n. 2943/2004

Le violazioni di norme generali sulla proprietà e sul condominio, ovvero la violazione del regolamento condominiale, poste in essere dai singoli condomini con attività ed iniziative indipendenti (anche se analoghe) e che arrechino separati vantaggi agli immobili dei trasgressori violando i diritti degli altri condomini, pongono in essere rapporti giuridici distinti tra gli autori degli illeciti, da un lato, e il condominio o gli altri condomini dall'altro, i quali, ove dedotti in un medesimo giudizio, danno luogo pur sempre a cause scindibili, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri. Ne consegue che, in un procedimento iniziato e proseguito in appello solo da alcuni condomini nei confronti dei supposti autori dei fatti lesivi, non è necessario integrare il contraddittorio nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soccombenti in appello, propongano ricorso in cassazione, poichè, in ragione della richiamata autonomia dei rapporti, non si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 18724/2003

In tema di assicurazione obbligatoria della reponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario del mezzo, la cui chiamata in giudizio integra – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, terzo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 18264/2003

La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva o passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi per tutta la durata del procedimento nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, nelle fasi di gravame, si impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, con la conseguenza necessaria dello svolgimento del simultaneus processus nei confronti di tutti e, quindi, della riunione dei ricorsi separatamente proposti contro la sentenza conclusiva del grado di giudizio nel quale era stato parte il comune dante causa.

Cass. civ. n. 17249/2003

L'obbligazione solidale passiva – quale è quella che sussiste tra i corresponsabili di un incidente stradale (e le rispettive società assicuratrici) – non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Cass. civ. n. 16240/2003

In tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro, solo nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario. Tale situazione non si verifica invece nell'ipotesi in cui convenuto in giudizio sia soltanto il proprietario del locale e non anche il conduttore dello stesso, nei confronti del quale non vi sia stata pertanto richiesta di cessazione immediata dell'uso cui è adibito il negozio.

Cass. civ. n. 14102/2003

Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica nullità; pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui il credito di natura aquiliana (nella specie, per abusiva occupazione), domandato al convenuto dall'attore, possa poi costituire base di calcolo di quanto dovuto da questi, quale concessionario del fondo, nel diverso ed autonomo rapporto concessorio con la P.A. Pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l'altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la necessità del litisconsorzio in un giudizio volto al pagamento di una somma di denaro richiesta da un contraente nei confronti dell'altro sulla base di un negozio, tra gli stessi stipulato, che aveva modificato un precedente contratto, al quale aveva partecipato anche un altro soggetto).

Cass. civ. n. 11150/2003

Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse.

Cass. civ. n. 7412/2003

In tema di azioni possessorie e nunciatorie, qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio o alla turbativa debba avvenire con la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti non soltanto degli autori dello spoglio o della turbativa ma anche dei comproprietari che per effetto dell'abbattimento del bene subirebbero gli effetti della condanna.

Cass. civ. n. 6673/2003

Nei giudizi tra INPS e datore di lavoro aventi ad oggetto la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dall'Istituto e negato dal datore di lavoro) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del lavoratore, atteso che l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta incidenter tantum.

Cass. civ. n. 5146/2003

In tema di litisconsorzio necessario ed in ipotesi di diritti reali, la parte che assume la non integrità del contraddittorio non può limitarsi ad allegare la necessità di chiamare in causa un terzo che indichi quale proprietario coinvolto dall'azione costitutiva o di accertamento, ma deve individuare la fattispecie sostanziale che richiede la integrazione del contraddittorio e dimostrarne la sussistenza offrendone la dimostrazione – se questa già non risulti dagli atti – che il terzo è titolare dell'unitaria ed inscindibile situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in controversia, di tal che la pronuncia richiesta al giudice sarebbe inutiliter data se non emessa unitariamente nei confronti di tutti i soggetti che della situazione stessa siano partecipi.

Cass. civ. n. 3435/2003

Il divieto assoluto previsto dal regolamento condominiale di innovazioni e modificazioni costituisce un diritto di servitù a vantaggio delle altre singole unità immobiliari e la reciprocità dei vincoli di tal genere collega singolarmente, in senso verticale, ognuno di coloro che ne beneficiano con ognuno di coloro che ne sono gravati, costituendo dei rapporti distinti anche se connessi. Pertanto, in un procedimento iniziato da alcuni condomini per l'accertamento giudiziale di tale divieto, non sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio in quanto trattasi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le eventuali decisioni divergenti (positive per alcuni e negativi per altri), adottate in procedimenti separati o in gradi diversi dello stesso, non danno luogo a pronunce inutiliter datae, né comportano un contrasto di giudicati, stanti i limiti soggettivi della loro efficacia stabiliti dall'art. 2909 c.c.

Cass. civ. n. 1013/2003

Nel giudizio instaurato dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro (anche per la regolarizzazione della posizione assicurativa o pensionistica) non sussiste l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti del rapporto previdenziale, qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche suo elemento, atteso che in tal caso la controversia inerisce al rapporto di lavoro, come presupposto che condiziona il rapporto previdenziale, ciò anche nel caso in cui il ricorso introduttivo del giudizio sia stato proposto anche nei confronti dell'istituto assicuratore, in quanto, trattandosi di cause scindibili, si verifica un mero litisconsorzio facoltativo, ai sensi degli artt. 103 e 332 c.p.c., sicché, ove il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione dell'atto di appello alla parte non costituita, la sentenza di appello potrà essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario (come nella specie) la violazione resta priva di effetti.

Cass. civ. n. 14897/2002

Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art. 102 c.p.c. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.

Cass. civ. n. 12558/2002

In tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartenengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, in ragione della natura dichiarativa della sentenza che occorre pronunciare. Parimenti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui alla domanda di regolamento di confini si accompagni la richiesta di uno – o di alcuni – soltanto dei comproprietari di uno dei fondi confinanti, di rilascio o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, sempre che, però, tale domanda sia stata proposta nei confronti dell'unico proprietario dell'altro fondo.

Cass. civ. n. 11765/2002

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile (sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto, nel caso in esame, che non sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, qualora uno di questi agisca nei confronti del terzo per far valere l'inefficacia di una ipoteca iscritta sull'immobile sul quale vantano i rispettivi diritti).

Cass. civ. n. 5191/2002

In caso di domanda proposta dal promissario acquirente ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita di un bene immobile concluso con soggetto coniugato in regime di comunione dei beni deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore, atteso che la sua posizione giuridica quale comproprietario ex lege del bene, è inevitabilmente coinvolta nella controversia.

Cass. civ. n. 5190/2002

Nel caso in cui un soggetto, assumendo di essere comproprietario di un bene, proponga domanda di rivendica, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti qualora il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprietà dell'attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene. Per contro, ove il convenuto eccepisca di essere proprietario esclusivo del bene, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esigenza di un rapporto unico plurisoggettivo e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità, giacché la sentenza non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

Cass. civ. n. 15289/2001

Non è ravvisabile alcuna situazione di litisconsorzio necessario, neppure di carattere processuale, tra chi abbia originariamente invocato la tutela ex art. 1168 c.c. e chi abbia successivamente aderito a tale iniziativa intervenendo nel giudizio in posizione adesiva autonoma, stante l'assenza, in sede possessoria, di una qualunque ipotesi sia di unico rapporto inscindibilmente comune a più persone, sia di pluralità di rapporti legati da reciproco nesso di dipendenza; ne consegue che, allorché lo spoliator abbia proposto ricorso per cassazione nei confronti di taluni soltanto di coloro che avevano invocato la tutela possessoria e che erano stati parte nel giudizio di merito, non solo non si pone un problema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ma neppure si rende necessaria una integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti, contro cui la sentenza non sia stata impugnata, essendo questa, a favore di costoro, passata in giudicato.

Cass. civ. n. 10999/2001

Nell'ipotesi in cui solo alcuni condomini abbiano convenuto in giudizio il venditore-costruttore dell'edificio per rivendicare il diritto reale d'uso sull'area dell'edificio destinata a parcheggio, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, atteso che vengono dedotti in giudizio i distinti diritti di ciascuno, non collegati tra loro se non per l'identità del titolo (legale) da cui derivano.

Cass. civ. n. 10739/2001

L'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall'attore, poiché in tal caso l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non potendo, invece, essere considerata inutiliter data.

Cass. civ. n. 4649/2001

Qualora il datore di lavoro sia convenuto in giudizio dal lavoratore per l'anticipazione del trattamento erogato dall'Inail e per l'integrazione di siffatto trattamento fino al raggiungimento dell'ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe riscosso in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa tipica – anticipazione ed integrazione previste dal contratto collettivo di categoria –, al relativo giudizio deve partecipare l'ente di previdenza o di assicurazione tenuto a rimborsare al datore di lavoro il trattamento economico dovuto in occasione di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, versandosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché la determinazione della esistenza e della misura della obbligazione presuppone, quando sorga al riguardo contestazione, che sia accertato in quali limiti alla relativa prestazione sia tenuto l'ente erogatore.

Cass. civ. n. 2671/2001

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, querela di falso di un testamento olografo) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal de cuius, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, contemporaneamente dal testamento per alcuni, dalla legge per altri.

Cass. civ. n. 669/2001

La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 c.c.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge n. 833 del 1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale.

Cass. civ. n. 11916/2000

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario non costituendo un'eccezione in senso proprio può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia in quest'ultimo caso, una tale eccezione, può essere formulata soltanto alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento della eccezione emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di legittimità e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

Cass. civ. n. 365/2000

In una causa tra privati nella quale una delle parti sostenga la tesi della natura comunale pubblica della strada e pretenda, quindi, di esercitare su di essa il diritto di passaggio e l'altra chieda, invece, l'interdizione di tale passaggio, affermando di essere la proprietaria della stessa via, non sussiste la necessità della partecipazione al giudizio del comune, nei cui confronti non deve perciò ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, in quanto la questione della natura del bene resta circoscritta tra parti private, non coinvolgendo in nessun modo l'ente pubblico.

Cass. civ. n. 5335/2000

L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari; pertanto, qualora sia citato nel giudizio di usucapione oltre all'attuale proprietario alcuno dei danti causa, l'omessa pronuncia in merito a questi non infirma la sentenza emanata sulla domanda proposta nei confronti dell'unico legittimato passivo.

Cass. civ. n. 2096/2000

Nel procedimento possessorio non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra gli autori dello spoglio o delle molestie, essendo ciascuno chiamato a rispondere del proprio comportamento illecito, senza che l'unicità dello spoglio possa legittimamente far presupporre l'unicità del giudizio nei confronti degli autori onde evitare che la sentenza sia inutiliter data, poiché, ciascuno rispondendo del proprio operato, ben può accadere che il comportamento di taluno risulti legittimo e quello di altri illegittimo.

Cass. civ. n. 3119/1999

Qualora si controverta sulla esistenza o meno, in ordine ad una serie di unità immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio, di un condominio unico, e, quindi, sulla riconducibilità di talune delle strutture della costruzione di cui si tratta (nella specie, dei muri perimetrali) alla nozione di parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 c.c., con conseguente ripartizione delle spese tra i proprietari delle varie unità, è da ritenere la necessità della partecipazione di tutti costoro a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, in caso di mancata vocatio in ius dinanzi alla corte d'appello di taluni dei proprietari delle varie unità immobiliari comprese nel fabbricato in questione, parti in prime cure, deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti, rendendosi, in caso contrario, inevitabile la cassazione della sentenza emessa a seguito del giudizio di appello.

Cass. civ. n. 1050/1999

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un “unicum” inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. Alla rilevazione del vizio di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado da parte del giudice di appello consegue l'obbligo, per quest'ultimo, di rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma primo, c.p.c.

Cass. civ. n. 10478/1998

Il diritto di ciascun condomino ha per oggetto, la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, con la conseguenza che egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

Cass. civ. n. 11612/1997

Il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (ex multis: 247, primo comma c.c., 2900 c.c., 784 c.p.c.), ogni qualvolta la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria, nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta. Ad un tale riguardo si rende del tutto indifferente la natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé rilevante il fatto che la parte abbia chiesto una sentenza costitutiva, di condanna o di accertamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., in un'ipotesi in cui un'azione di regolamento di confini aveva indotto la parte convenuta, di fatto, ad avanzare, a sua volta, pretese nei confronti di altri suoi confinanti).

Cass. civ. n. 1632/1996

La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare, se l'eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione.

Cass. civ. n. 9407/1995

Qualora venga dichiarato il fallimento di una società di capitali che derivi dalla trasformazione di una società di persone e solo in sequenza temporale dei soci che nella precedente forma sociale avevano assunto l'illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali, i creditori istanti per la dichiarazione del fallimento della società sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ancorché non abbiano presentato istanza di estensione del fallimento ai soci e l'opposizione sia limitata alle situazioni ricollegantesi alla precedente forma della società trasformata (nella specie da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata) ed alle situazioni di responsabilità connesse a detta forma.

Cass. civ. n. 2858/1995

Nella causa promossa dal proprietario di un immobile, sito in un edificio soggetto al regime di condominio, per conseguire la declaratoria della proprietà dello spazio per parcheggio, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini, siccome il proprietario agisce per tutelare un suo esclusivo diritto, senza che dalla relativa pronuncia possano venir pregiudicati gli altri condomini.

Cass. civ. n. 1800/1995

Il principio secondo cui la domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata (art. 102 c.p.c.) non trova applicazione nel caso in cui l'usucapione abbia ad oggetto un immobile del quale più persone siano proprietarie di parti fisicamente ben individuate.

Cass. civ. n. 10333/1994

Non è configurabile un litisconsorzio necessario fra i soci di una società di fatto e la società stessa, atteso il carattere solidale delle obbligazioni assunte da tali soggetti, e pertanto, qualora siano stati convenuti in giudizio, assieme alla società, solo alcuni dei soci, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri; questi ultimi, peraltro, non possono essere danneggiati dall'eventuale sentenza di condanna emessa nei confronti dei soci che hanno preso parte al giudizio, potendo, se a loro volta convenuti in altro giudizio dai creditori o dai suddetti soci in via di regresso, contrastare la domanda (art. 1306, comma 1, c.c.) dimostrando l'inesistenza della loro qualità di soci, ovvero giovarsi della sentenza se favorevole nei loro confronti (art. 1306, comma 2, c.c.).

Cass. civ. n. 7861/1994

La necessità dell'integrazione del contraddittorio, che deve essere valutata non ex post in base all'esito della lite, ma ex ante in relazione alle domande proposte dalle parti, postula che la decisione richiesta abbia ad oggetto l'accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti, si ché sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti, come nel caso in cui la sentenza coinvolga la validità di un negozio formalmente proveniente da un terzo, senza che assuma rilievo decisivo la natura dichiarativa o costitutiva dell'azione proposta.

Cass. civ. n. 6156/1994

Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, il problema della sussistenza o meno, in capo alla parte attrice, del credito allegato in giudizio, ove insorga esclusivamente per effetto di eccezione della parte convenuta, ancorché accompagnata dall'indicazione del soggetto che a suo avviso avrebbe la titolarità del diritto, non determina litisconsorzio necessario con detto soggetto, atteso che, in assenza di una domanda, principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il dibattito rimane circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante ed il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto, e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.

Cass. civ. n. 6856/1993

L'azione a tutela di un diritto comune, come l'impugnativa di una sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero condominio, può essere esercitata anche da un singolo condomino, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti, né intervenienti in appello e senza che ciò determini passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di questi ultimi, dato che l'interesse per il quale il singolo agisce è comune a tutti i condomini, dovendo in tal caso ravvisarsi nei rapporti fra i condomini una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva nascente dal fatto che ogni compartecipe non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri.

Cass. civ. n. 11428/1992

Il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasta estranea alla stipulazione dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del bene nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c. costituisce un effetto ope legis dell'efficacia e validità del titolo di acquisto.

Cass. civ. n. 1005/1992

L'azione diretta ad ottenere l'attribuzione, ai sensi dell'art. 938 c.c., della proprietà dell'edificio e del suolo occupato deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini di quest'ultimo, in quanto tale attribuzione dà luogo ad una modificazione della situazione giuridica del suolo operata da una sentenza avente carattere costitutivo.

Cass. civ. n. 650/1992

Il candidato escluso dalla promozione, il quale – in relazione ad una disciplina o ad un bando di concorso che prevede un sistema di scelta dei promuovendi basato su determinati requisiti, fissando per alcuni di questi i criteri di ponderazione (cosiddetti punteggi fissi o vincolati) e riservando per altri una valutazione discrezionale al datore di lavoro (cosiddetti punteggi liberi o discrezionali) – chieda, sul presupposto di irregolarità nelle operazioni selettive, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della differenza fra retribuzioni percipiende e percepite, propone una domanda risarcitoria, fondata non sul diritto alla promozione ma sull'evento della mancata promozione in dipendenza causale dalle denunciate irregolarità, che non esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti al concorso, configurandosi invece una domanda di adempimento, fondata su un diritto alla promozione già acquisito, nell'ipotesi in cui il divario fra i punteggi fissi spettanti all'attore e quello spettante ad altri candidati sia tale da comportare per il primo, con qualsiasi distribuzione dei punteggi liberi, l'inclusione tra i promuovendi. Nell'uno e nell'altro caso, l'eventuale mancata allegazione di prove, in ordine, rispettivamente, al fatto che una effettiva e corretta valutazione dei titoli avrebbe determinato l'acquisizione del diritto alla promozione ed in ordine alla titolarità di tale diritto, può comportare il rigetto della domanda nel merito (o comunque il suo non integrale accoglimento) ma non la carenza d'interesse all'accertamento di eventuali irregolarità nell'esecuzione delle operazioni selettive.

Cass. civ. n. 863/1986

La domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto e di liquidazione della quota del singolo socio, deve essere proposta nei confronti di tutti i soci, quali litisconsorti necessari, in quanto investe un rapporto plurilaterale di carattere unitario.

Cass. civ. n. 7458/1983

Quando il convenuto contesti l'obbligazione verso l'attore, attribuendo la titolarità attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, non si dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti del preteso legittimato non chiamato in causa ma, come in ogni altra ipotesi di legittimazione alternativa, si deve accertare se l'attore sia o no titolare dell'obbligazione e rigettare, in caso negativo, la domanda. In tal caso, peraltro, può solo profilarsi l'opportunità di far intervenire in primo grado, il terzo nel processo affinché, con economia di giudizi, la pronuncia possa valere anche nei suoi confronti.

Nel caso di litisconsorzio necessario di ordine sostanziale, il litisconsorte pretermesso può far valere il pregiudizio derivantegli dalla sua mancata partecipazione al giudizio, e far dichiarare il vizio (nullità e non inesistenza) che inficia la sentenza a causa della non integrità del contraddittorio, sia promuovendo una causa separata ed autonoma che avvalendosi dello speciale mezzo dell'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, primo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 6606/1982

Il principio secondo cui le azioni di rivendica e di accertamento di diritti reali immobiliari non danno luogo a litisconsorzio necessario nei confronti di tutti coloro che compossiedono e vantano la comunione del diritto preteso dall'atto, non si applica quando l'azione, soltanto apparentemente diretta all'attuazione di un obbligo ovvero ad un mero accertamento, comporta la necessità di una pronuncia su uno status che si presenta concettualmente unico rispetto a tutti i comproprietari. Pertanto, la domanda diretta a far accertare l'avvenuta usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, poiché, in tale ipotesi, risulta dedotta una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà) della quale il giudice non può conoscere se non in contraddittorio di tutti gli interessati.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 102 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. R. chiede
martedì 11/07/2023
“Nella azione possessoria, l'inserimento di terzi proprietari del fondo è obbligatorio?
Se "SI" da quale anno e data?”
Consulenza legale i 01/08/2023
Va premesso che per fornire una risposta più aderente al caso concreto sarebbe stato necessario conoscere maggiori dettagli della vicenda processuale, che tuttavia non sono stati forniti nonostante espressa richiesta di questa Redazione.
Pertanto ci è possibile rispondere in maniera generale, affermando che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, espresso tra le altre da Cass. 22694/2015, in tema di tutela possessoria, il comproprietario che non sia anche autore dello spoglio è litisconsorte necessario solo quando la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera di proprietà di più persone.

Questo perché il comproprietario estraneo allo spoglio sarebbe comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.
Al di fuori di questa ipotesi non sussiste, invece, litisconsorzio necessario con i comproprietari.

Si tratta, comunque, di un indirizzo giurisprudenziale abbastanza risalente nel tempo; ad ogni modo, trattandosi di orientamento giurisprudenziale e non di una norma, non si pone un problema di vigenza e di "data".

Giulio S. chiede
mercoledì 21/10/2020 - Sicilia
“Salve, il mio quesito riguarda non soltanto il litisconsorzio necessario ex. art. 102 cpc ma in particolare l'ipotesi di concorso necessario di azione di più litisiconsortili: nella fattispecie il testamento olografo di un de cuius è stato impugnato da parte di più soggetti che avanzavano la pretesa di essere eredi legittimari rimasti fuori dalla successione in quanto ritenuto falso, in seguito al primo grado di giudizio che ne accertava la veridicità, tutti gli eredi hanno impugnato il testamento tranne uno. Il mio quesito è: la mancata impugnazione da parte del singolo erede per cui si è perfezionata acquiescenza della sentenza fa stato anche nei confronti degli altri eredi? O meglio è questo un caso di concorso necessario d'azione in cui l'impugnazione sarebbe dovuta avvenire da parte di tutti gli interessati? Se potete sarei interessato anche a sapere l'opinione della giurisprudenza in merito. Vi ringrazio anticipatamente.
Giulio S.”
Consulenza legale i 27/10/2020
Procediamo con ordine, e facciamo chiarezza sia sui concetti che sui corretti termini giuridici da utilizzare.

Si parla di litisconsorzio necessario (art. 102 del c.p.c.) in quei casi in cui “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”; ciò comporta che queste debbano agire - o essere convenute - nello stesso processo.
Ad esempio, per la materia che qui specificamente interessa, Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8575/2019 ha chiarito che “nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri”.

Sempre l’art. 102 c.p.c. aggiunge che, in caso di litisconsorzio necessario, se il giudizio è promosso solo da alcune o contro alcune soltanto delle parti “necessarie”, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Nel nostro caso, poiché si parla anche di impugnazioni, dobbiamo prendere in considerazione l’art. 331 del c.p.c., il quale stabilisce quanto segue: “se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Pertanto, anche se uno degli eredi non ha inteso impugnare la sentenza di primo grado, va messo comunque in condizione di partecipare al giudizio, mediante la notifica dell’atto introduttivo: se poi sceglierà di non partecipare attivamente al processo, la sentenza avrà comunque effetto anche nei suoi confronti.

Luca T. chiede
domenica 26/03/2017 - Marche
“Buon pomeriggio.
Sono comproprietario di un terreno agricolo. L'anno scorso la mia ex compagna (comproprietaria al 50%) ha istruito una azione negatoria contro i vicini che dichiarano di aver acquisito per usucapione una servitù di sciorinamento sul terreno.
L'azione è ora finita in tribunale in quanto le parti non hanno trovato un accordo in mediazione.
Il giudice ha accolto l'istanza dei vicini che chiedono la mia presenza in tribunale come terzo in quanto comproprietario del terreno e pertanto ho ricevuto al mio domicilio atto di citazione con relative domande a cui dovrò rispondere.
1° Quesito: sono obbligato ad andare? Se non accolgo la chiamata sono passibile di contumacia (nell'atto è scritto così).
2° Se partecipo chi paga le mie spese per raggiungere la sede del tribunale (visto che sono all'estero)?
3° Posso richiedere lo spostamento dell'udienza ad una data a cui posso partecipare in quanto in italia? Se si come devo procedere?
4° Nel caso nomini tramite Procura un avvocato di fiducia, chi paga il mio avvocato sia in caso di vittoria che di soccombenza della mia ex compagna?
Grazie e congratulazioni.”
Consulenza legale i 22/04/2017
L’azione per l’accertamento dell’usucapione del diritto di servitù implica il litisconsorzio necessario dei comproprietari del fondo servente indiviso (ex pluribus Cass. ord. n. 2170 del 30/01/2013).
Ciò significa che chi vuol adire la giustizia per sentir dichiarare il proprio diritto di servitù sul fondo altrui, dovrà necessariamente chiamare in giudizio tutti i proprietari del fondo sul quale insisterebbe detta servitù.
Quindi il comproprietario non è un terzo, ma una vera e propria parte nel giudizio.
Il suo bene, che probabilmente non utilizza, subisce un, seppur minimo, decremento di valore e quindi, la legislazione, prima di toglierle qualcosa e di prendere una decisione che avrà effetti negativi su di lei, impone che venga invitato a partecipare al processo, così che possa validamente difendersi e far valere le sue ragioni.

Difendersi, invero, è un diritto e non un dovere.
Quindi se la questione non la interessa oppure ritiene che effettivamente sussista il diritto di servitù, può scegliere di non comparire ma la sentenza avrà ugualmente effetti su di lei e sul suo bene.
Il processo continuerà in sua contumacia, termine giuridico che sta ad indicare l’assenza consapevole di una parte, consapevolezza che fa sì che la sentenza produca effetti nei suoi confronti.
Se ad esempio non fosse stato citato per errore, e non avrebbe preso formalmente conoscenza dell’esistenza del procedimento, avrebbe potuto sempre esigere che la sentenza non producesse effetti nei suoi confronti, ma solo nei confronti dell’ex.

Per inciso va poi chiarito che può introdurre prove e sollevare alcune eccezioni solo venti giorni prima dell’udienza, in quanto dopo decade dai rispettivi poteri.
Non avrà, detto altrimenti, tutti i poteri difensivi, sarà una difesa meno incisiva perché il procedimento deve andare avanti.

In Italia non è ammessa la difesa in proprio.
Non può difendersi in autonomia presentandosi personalmente in udienza, ma dovrà necessariamente costituirsi nel processo, nei modi e nei tempi dettati dalla legge, per mezzo di un avvocato.
L’art. 82 c.p.c. al 4° comma prevede infatti che “salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente”.
Peraltro la presenza personale della parte in questi tipi di procedimento è del tutto irrilevante e quindi potrà parteciparvi il solo difensore nominato.

Tuttavia qualora volesse partecipare personalmente al procedimento dovrà presentare, tramite il suo avvocato, un’istanza di differimento dell’udienza alla cancelleria del giudice competente, chiarendo i motivi oggettivi per i quali vuole partecipare personalmente all’udienza e le ragioni oggettive che non le consentono di recarsi in udienza in quel determinato giorno.
Non essendo necessaria la presenza personale infatti il Giudice sarà molto restìo a concederle un differimento.

Per la stessa ragione non può esserle concesso il rimborso delle spese di viaggio, neanche in caso di vittoria della controversia.

Circa la ripartizione delle spese legali, l’art. 91 c.p.c. pone a carico di chi perde la causa l’obbligo di pagare gli onorari degli avvocati delle parti vincitrici.
Tuttavia il Giudice può compensare le spese, ognuno sarà tenuto a pagare solamente il proprio legale, nei casi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero di violazione delle regole di diligenza (art. 92 c.p.c.).
Le spese possono essere compensate anche nei casi di soccombenza reciproca, casi in cui nessuno ha realmente vinto la causa perché il Giudice ha accolto in parte la tesi dell’uno ed in parte la tesi dell’altro.

Tendenzialmente è possibile affermare che se si costituisce in giudizio e si unisce alla linea difensiva seguita dalla sua ex, affermando l’insussistenza del diritto di servitù, qualora la domanda venga accolta otterrete il rimborso di quanto pagato per i compensi dell’avvocato.
Se invece il giudice accoglie l’azione negatoria, ma la sua linea difensiva era stata quella di sostenere la sussistenza del diritto di servitù, allora spotrebbe essere condannato a pagare le spese dell’avvocato della sua ex e sicuramente dovrà sostenere anche le spese del suo avvocato.

Viceversa se il giudice accogliesse la domanda della controparte e dichiarasse l’usucapione del diritto di servitù e lei, costituendosi, si fosse dichiarato remissivo rispetto a questa domanda, il Giudice dovrà compensare le spese solo del suo avvocato.
Se aveva, invece, affermato l’insussistenza del diritto di servitù, sarà condannato insieme alla sua ex alla refusione delle spese dell’avvocato dell’altra parte vittoriosa.
Dunque non è possibile sapere prima chi rimborserà a chi le spese legali, in quanto è il giudice che deciderà alla fine del procedimento, in base all’esito della controversia ed in base all'attività difensiva delle parti.

Francesca chiede
mercoledì 14/09/2011 - Campania
“In sostanza, in cosa si differenzia l'ipotesi di Litisconsorzio necessario da quella di Litisconsorzio necessario UNITARIO?”
Consulenza legale i 18/09/2011

Il litisconsorzio necessario è previsto dall'art. 102 del c.p.c., il quale, nel disciplinare tale istituto stabilisce che "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo". La norma, in prima approssimazione, non fa altro che affermare la regola della legittimazione ad agire: il processo deve coinvolgere, fin dall'inizio, tutte le giuste parti (litisconsorti originari), cioè tutti i destinatari degli effetti della sentenza. In loro assenza il giudice non può pronunciare sul merito, così come previsto dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c.

La dottrina, inoltre, lavorando su alcuni frammenti di norme, ha costruito una figura autonoma denominata litisconsorzio unitario, che si risolve in una forma di litisconsorzio necessario successivo. Si parla, in proposito, anche di litisconsorzio quasi necessario. Caso emblematico è rappresentato dall'impugnativa delle deliberazioni dell'assemblea di una s.p.a. di cui all'art. 2377 del c.c. e art. 2378 del c.c.. Più soggetti sono legittimati a tale impugnativa: i soci assenti, i soci dissenzienti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale. Non essendo previsto il litisconsorzio necessario, il processo all'origine può essere instaurato anche da uno soltanto dei predetti legittimati attivi. In tal caso, quindi, il giudice non deve ordinare alcuna integrazione del contraddittorio. Ne consegue che, nella fase di instaurazione del giudizio, si potrebbe, perciò, configurare soltanto un litisconsorzio facoltativo. Peraltro, l'art. 2378 del c.c. quinto comma, stabilisce che tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte, devono essere istruite separatamente e decise con un'unica sentenza. Ne consegue che, se più legittimati abbiano agito o siano successivamente intervenuti, il litisconsorzio diviene necessario quanto alla sua prosecuzione.

In definitiva, il litisconsorzio unitario è una forma di litisconsorzio facoltativo quanto all'instaurazione del giudizio, che successivamente diviene litisconsorzio necessario, quanto alla trattazione e alla decisione delle cause.


Giuseppe chiede
lunedì 11/04/2011 - Sicilia
“Se in un procedimento c'è litisconsorzio necessario tra due condomini, che hanno in comune un'area adibita a parcheggio e l'attore ne cita in causa soltanto uno per veder riconosciuto il diritto a parcheggiarvi la propria auto, qualora entrambi i condomini, riuniti in assemblea straordinaria, approvino la delibera con la quale riconoscono il diritto dell'attore al posto auto,TALE DELIBERA HA EFFICACIA SANANTE rispetto alla mancata integrazione del contraddittorio?”
Consulenza legale i 12/04/2011

Si devono tenere ben distinti il campo del diritto processuale civile da quello del diritto sostanziale.

Per quanto riguarda il diritto sostanziale, l’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. legge “ponte”) ha aggiunto alla legge urbanistica del ’42 (legge 17 agosto 1942, n. 1150) l’art. 41 sexies, che introduce nell’ordinamento l’obbligo di riservare, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, appositi spazi per parcheggi. È possibile, quindi, agire per ottenere il riconoscimento in via giudiziaria della sussistenza del diritto reale d’uso e, del conseguente diritto al ristoro patrimoniale da liquidare per violazione del vincolo di destinazione di cui alla legge citata con effetti ex tunc (ossia dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'immobile). Il diritto sorge, infatti, ex lege al momento del trasferimento dell’unità immobiliare, senz’essere condizionato o subordinato alla determinazione ex voluntate o all’accertamento giudiziale dell’integrazione del corrispettivo della vendita degli appartamenti, potendo tali eventi essere anche successivi ed indipendenti da detto riconoscimento (Cass. civ., 10.1.2011, n. 346; Cass. civ., 28.5.1993, n. 5979).

Sul piano del diritto processuale civile, se, come nel caso di specie, è intervenuta una delibera dei proprietari dell'area che riconosce il diritto de quo, nel processo pendente ci si potrebbe trovar di fronte ad un’ipotesi di cessazione della materia del contendere per intervenuta carenza dell’interesse ad agire, salvo il mantenimento dell’azione relativa alla richiesta di ristoro del danno ingiusto, risarcibile ai sensi dell’art. 872 del c.c., comma 2, per non aver potuto fare uso, pur avendone il diritto, dell’area adibita a parcheggio.

Sembra profilarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto l’esistenza del diritto reale d’uso va accertata nei confronti di entrambi i proprietari del bene nei cui confronti si agirà anche per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. L'eventuale integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 del c.p.c. viene ordinata dal giudice e realizzata dall’attore attraverso la notifica di un atto di citazione per integrazione del contraddittorio, entro il termine stabilito dal giudice, o in mancanza, entro i termini dell’art. 163 bis del c.p.c. rispetto all’udienza a cui si è rinviata la causa. Se l'integrazione non ha luogo ad opera delle parti, inevitabilmente il processo si estingue art. 307 del c.p.c.. Invece, fattispecie sanante è quella dell'intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso art. 268 del c.p.c..


Giovanni chiede
giovedì 14/10/2010
“Nel corso di un procedimento, qualora l'attore si avveda di non aver notificato l'atto introduttivo ad un soggetto che è litisconsorte necessario, può assumere l'iniziativa di chiedere al giudice l'integrazione del contraddittorio (al fine di evitare la nullità dell'emananda sentenza), sebbene l'altro convenuto,regolarmente costituito, non abbia sollevato alcuna eccezione in merito? Grazie!”
Consulenza legale i 27/12/2010

La non integrità del contraddittorio può essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice anche d'ufficio. Ciò può avvenire in ogni stato e grado del procedimento, sempre che ciò non sia precluso da un giudicato sul punto (esplicito od implicito).

La pronuncia dell'ordine di integrazione, non implicando valutazione discrezionale, costituisce un potere-dovere del giudice, che egli è tenuto ad esercitare qualora rilevi il difetto di integrità del contraddittorio.

L'ordine di integrazione ex art. 120 del c.p.c. non costituisce l'unica modalità che consente di sanare il difetto di contraddittorio: il vizio è sanato anche attraverso una chiamata ad opera delle parti (quindi, anche dell'attore) ex art. 106 del c.p.c. e art. 269 del c.p.c.; oppure, mediante intervento spontaneo del litisconsorte pretermesso.


Mario T. chiede
sabato 10/07/2010
“In caso di revoca di un incarico direttivo in una pubblica amministrazione. Controparte è il Ministero che ha adottato il provvedimento.Si ha liticonsorzio necessario nei confronti del funzionario chiamato ha sostituire il precedente direttore revocato dall'incarico?”
Consulenza legale i 02/09/2010
Figura processuale necessaria nel processo amministrativo è il cosiddetto controinteressato, ossia il titolare dell'interesse a sostenere la legittimità e la validità del provvedimento impugnato (dal quale evidentemente trae dei vantaggi). Egli ha quindi un interesse giuridicamente rilevante di segno opposto rispetto a quello del ricorrente, che mira alla conservazione dell'atto.

Certamente, nel caso esposto, controinteressato è colui che ricopre ora l'incarico.
Riteniamo, pertanto, che sia da considerarsi come litisconsorte necessario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.