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Dispositivo dell'art. 2909 Codice Civile

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306] (2).

Note

(2) Di conseguenza, l'accertamento in essa contenuto dovrà essere riconosciuto e rispettato dalle parti del giudizio, i loro eredi o chiunque derivi un proprio diritto da essi (cosa giudicata sostanziale), come se si trattasse di una legge speciale vigente solo nei loro confronti. Difatti, benché la sentenza debba essere riconosciuta da tutti, i suoi effetti si estendono soltanto ai soggetti indicati dalla norma e non anche ai terzi (res inter alios iudicatae alii non praeiudicant).


Ratio Legis

L'articolo chiarisce come il carattere di cosa giudicata sostanziale, non si attribuisca a tutto ciò che il giudice ha affermato nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltanto all'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti che abbiano formato oggetto di una pronuncia in una sentenza finale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1186Lo stesso carattere, cioè di disposizione generale di inquadramento, assume il successivo art. 2908 del c.c., col quale si passa al tema dell'efficacia dei provvedimenti, finali di merito, assegnando il posto che loro compete, nel sistema generale, agli, « effetti costitutivi delle sentenze », con che troverà finalmente un'adeguata base testuale la ormai matura elaborazione dottrinale di questa figura tipica.
L'art. 2909 del c.c. finalmente disciplina, sempre con lo stesse carattere di disposizione riassuntiva e sintetica, l'autorità della cosa giudicata. Accogliendo anche qui i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'istituto, chiarisce l'articolo come questa autorità non si riconosca a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltanto all'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia formato oggetto di deliberazione o di pronuncia da pairte del giudice stesso in una sentenza finale di merito. Poco importa che materialmente la pronuncia si trovi inserita nel dispositivo o nei motivi; importa invece che il punto sia stato oggetto eli decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini. In questa ipotesi la fissazione avvenuta di autorità vale, come l'articolo stesso proclama, « a ogni effetto ». Resta coerentemente eliminata con ciò quella limitazione accolta nella parte finale dell'art. 1351 del codice del 1865, che sembrava restringesse l'autorità della cosa giudicata ad una funzione meramente negativa e per la sola ipotesi di riproposizione della stessa domanda. Già sotto pero di quel codice la limitazione era apparsa del resto del tutto incongrua ed aveva condotto in giurisprudenza e la dottrina ad un'interpretazione nominalmente estensiva ed integrativa, che in realtà finiva col forzare e contorcere l'originario significato del testo. Ho conservato invece la limitazione soggettiva dell'autorità di cosa giudicata alle parti, ai loro eredi o aventi causa, perchè questa appare veramente inseparabile, in linea di massima, dagli scopi e dalla ragione dell'istituto, e mi sembra vi si possano armonizzare, senza assumere il carattere di eccezione, anche quei rari casi nel quali la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento determina degli effetti di carattere solo apparentemente universale.

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