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Dizionario Giuridico

Litispendenza

Che cosa significa "Litispendenza"?

In senso letterale significa "pendenza di causa", ed infatti il termine viene utilizzato per individuare il momento iniziale del procedimento. Inoltre, il predetto termine viene utilizzato in relazione alla pendenza della stessa causa davanti a differenti uffici giudiziari, dove per identità di cause si intendono cause che abbiano le stesse parti (il mutamento a seguito di successione mortis causa è irrilevante), stessa causa petendi (ragione dell'azione dedotta in giudizio) e stesso petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale della lite sia del provvedimento richiesto al giudice). La litispendenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione con l'unico limite della formazione del giudicato. Non si ha litispendenza quando le due cause pendono in gradi diversi, potendo in tal caso ricorrere un'ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del c.p.c..

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