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Dispositivo dell'art. 700 Codice Civile

Il testatore può nominare (1) [701] uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione [702] (2).
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio (3).

Note

(1) La legge non richiede particolari forme per la nomina. Tuttavia è opinione diffusa che nel caso in cui l'esecutore non sia stato nominato nello stesso testamento debba procedersi alla sua nomina in un atto che richiede la stessa forma del primo.

(2) Discussa è la qualificazione giuridica della figura dell'esecutore testamentario. Alcuni autori hanno richiamato la figura del rappresentante [v. 1387 ss.] individuando di volta in volta in differenti soggetti la persona del rappresentato: si è pensato ora al creditore e legatario, ora all'erede, ora al testatore.
L'opinione prevalente ravvisa nell'esecutore testamentario un ufficio di diritto privato analogo alla figura del tutore [v. 345 ss.] in quanto preposto all'esercizio di un compito che non può essere svolto dal diretto interessato.

(3) La sostituzione è ammessa solo nel caso in cui ci sia obiettiva impossibilità per l'esecutore di continuare l'incarico, non [i]anche quando questi non voglia.
[/i]L'esecutore testamentario non può invece nominare un coadiutore.


Ratio Legis

Attraverso la nomina dell'esecutore testamentario, il testatore ha la possibilità di garantirsi una corretta attuazione delle disposizioni contenute nel testamento [v. 587]. Tale nomina presuppone di regola un rapporto di fiducia tra testatore ed esecutore, sicché l'incarico è strettamente personale: ecco perché l'esecutore testamentario non può sostituire a sé un'altra persona se non è a ciò autorizzato dal testatore.

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