Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 969 del 13 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accettazione dell'ereditā, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'ereditā stessa, non č ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietā e definitivitā, attesa anche la sua revocabilitā e modificabilitā alla stregua dell'art. 742 c.p.c.

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