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Il contratto a favore di terzi. Artt. 1411-1413

Editore: Giuffrè
Collana: Il codice civile. Commentario
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 30 -10%30 €

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Dispositivo dell'art. 1411 Codice Civile

È valida la stipulazione a favore di un terzo [1273, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [1174] (1). Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocatao modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare (2). In caso di revoca [1412] della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto (3).

Note

(1) Nel contratto a favore di terzi, lo stipulante deve avere sempre un interesse che giustifichi l'attribuzione a terzo. Tale interesse può essere di natura patrimoniale o morale (es.: lo stipulante può avere interesse ad estinguere un debito oppure, ad effettuare una donazione nei confronti del terzo). Ove l'interesse manchi o sia illecito, la disposizione a favore del terzo è nulla.

(2) Le parti del contratto sono solo il promittente e lo stipulante per cui il terzo (che non è parte) acquista il diritto in virtù del solo accordo tra le parti contrattuali; difatti, con l'accettazione del diritto (dichiarazione di volerne profittare), il terzo non diventa parte contrattuale, ma rende definitivo l'acquisto del diritto: a seguito di tale dichiarazione, lo stipulante non potrebbe più revocare (ritirare) o modificare il beneficio.

(3) In seguito al rifiuto del terzo, oppure, alla revoca del beneficio da parte dello stipulante, si cancella l'effetto dell'acquisto del diritto sin dal momento della conclusione del contratto, sicché il promittente è obbligato a eseguire la prestazione nei confronti dello stipulante, salvo che diversamente risulti dall'accordo delle parti o dalla natura del contratto.


Ratio Legis

Il contratto a favore di terzo si distingue dalla: rappresentanza diretta [v. 1388], essendo lo stipulante parte formale e sostanziale del contratto a favore del terzo; rappresentanza indiretta [v. 1388], lo stipulante potrebbe anche essere un mandatario del terzo, ma comunque può perseguire interessi diversi dal contratto di mandato [v. Libro IV, Titolo III, Capo IX; 1703].

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

644Si pone espressamente come presupposto di validità dei contratti medesimi un interesse dello stipulante (anche morale) alla prestazione rivolta al terzo; ma ciò si fa più per un'esigenza di completezza formale che per un bisogno di carattere sostanziale, dato che il requisito di un interesse alla prestazione è comune ad ogni obbligazione (art. 1174 del c.c.). L'interesse alla stipulazione di regola è dello stipulante, in quanto plerumque accidit che la prestazione a favore del terzo sia una semplice modalità di quella dovuta allo stipulante; perciò l'art. 1411 del c.c., terzo comma, prevede che, se è intervenuta la revoca, o se il terzo non vuole profittare della stipulazione, questa deve rimanere a beneficio dello stipulante. Ma può aversi anche un interesse del promittente: in tal caso, della prestazione non fatta al terzo deve profittare il promittente medesimo. Causa del diritto del terzo è il contratto intervenuto tra promittente e stipulante; è perciò congruo che le eccezioni da esso derivanti (ad esempio, inadempienza dello stipulante in relazione al contenuto del rapporto-causa), fissino l'entità dell'attribuzione fatta al terzo (art. 1413 del c.c.). Lo eccezioni fondate su rapporti diversi (ad esempio, compensazione con un controcredito ex alia causa) non possono invece opporsi al terzo (art. 1413 del c.c.); il promittente che accetta di fargli una prestazione, implicitamente rinuncia alle difese che poteva avere verso lo stipulante sulla base di situazioni risultanti da altri rapporti.

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