Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti (1) o di alcune di esse (2), un diritto relativo all'oggettoo dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (3).
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (4).
(1) Si ha intervento principale quando un terzo fa valere nei confronti di tutte le parti del processo un diritto incompatibile con quello vantato da ciascuna di esse (ad es. un diritto di proprietà esclusivo su di un bene). Pur non intervenendo nel giudizio che lo coinvolge, il terzo, comunque, potrebbe proporre contro la sentenza emessa opposizione di terzo [v. 404] o iniziare un autonomo giudizio volto all'accertamento del suo diritto: per evitare giudicati contraddittori e l'incertezza in ordine alla titolarità del suo diritto, il terzo può allora dispiegare il suo intervento nel giudizio pendente.
(2) Un terzo può intervenire nel processo per far valere un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio e ad esso connesso per l'identità del fatto costitutivo, su cui si fonda la domanda originaria (ad es. un secondo danneggiato che interviene nel processo iniziato dalla prima vittima di un incidente stradale) (c.d. intervento adesivo autonomo): è un rimedio facoltativo adottabile dal terzo che voglia far valere in tale sede le proprie ragioni.
(3) Le ragioni che giustificano l'intervento sono, comunque, ragioni di connessione oggettiva, così come nel litisconsorzio facoltativo [v. 103]: tanto è che l'intervento determina un litisconsorzio facoltativo successivo, attuandosi nella pendenza di un giudizio.
(4) Un terzo può, infine, essere titolare d'un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario ed intervenire in quest'ultimo, quindi, solo per sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Questa dipendenza giustifica l'interesse al suo intervento c.d. adesivo dipendente (si pensi al subconduttore che intervenga in una lite fra conduttore e locatore). Come conseguenza di tale posizione di dipendenza, l'interventore «ad adiuvandum» non potrà proporre impugnazione se la parte adiuvata vi ha rinunciato.
La funzione dell'intervento muta a seconda che si consideri il terzo soggetto o meno all'efficacia riflessa della sentenza (a quella diretta non è mai soggetto il terzo: c.c. 2909).
Nel primo caso l'intervento assolve il compito di assicurare una tutela preventiva al terzo, consentendogli di partecipare al processo, ma privandolo del rimedio successivo dell'opposizione di terzo revocatoria [v. 404].
Negli altri casi l'intervento può essere giustificato dall'opportunità di prevenire precedenti sfavorevoli e di far accertare l'esistenza ed il modo d'essere del rapporto pregiudiziale nel contraddittorio fra tutte le parti interessate, con la sola particolarità che nell'intervento principale e adesivo autonomo il terzo interventore esercita una azione autonoma seppur connessa a quella del giudizio principale, mentre nell'ipotesi di intervento ad adiuvandum il terzo si colloca in posizione subordinata rispetto alla parte adiuvata, dispiegando soprattutto iniziative istruttorie.