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Articolo 1413 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Dispositivo dell'art. 1413 Codice Civile

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto(1), ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante(2).

Note

(1) Ad esempio, il promittente può eccepire che lo stipulante non gli ha corrisposto quanto dovuto come prezzo della prestazione a favore del terzo.
(2) Ad esempio, la compensazione (1241 ss. c.c.) tra il credito ed un debito che abbia una fonte diversa dal contratto.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che la causa dell'attribuzione a favore del terzo è il contratto tra promittente e stipulante.

Spiegazione dell'art. 1413 Codice Civile

Il limite delle eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Pur sotto l'impero dell'abrogata norma dell'art. #1128# cod. civ. del 1865, quantunque la stipulazione a favore di terzo fosse riconosciuta valida solo in quanto costituisse parte accessoria di altra stipulazione principale (cfr. sopra, art. 1411, n. 1), non era dubbio che il diritto del terzo fosse a considerarsi quale suo proprio e diverso dal diritto dello stipulante per l’esecuzione della prestazione al terzo.

Ma cosiffatti due diritti erano tra di loro in rapporto di connessi in quanto l'attribuzione del diritto al terzo rappresentava l'adempimento dell'obbligazione verso lo stipulante; dal che promanava che il diritto del terzo, appunto perché derivazione del contratto altrui fosse esposto a tutti i motivi ed a tutte le eccezioni di nullità di tale contratto ed all'eventuale sua caducità, qualunque ne fosse stata la causa, fosse pure quella fondata su rapporti, estranei al contratto, tra promittente e stipulante.

La portata di questi principi occorreva limitare, quando si è elevata la stipulazione a favore di terzo ad autonoma figura contrattuale, consentendo che essa possa essere oggetto esclusivo e principale del contratto (cfr. sopra); ripercuotendosi siffatta autonomia sul diritto del terzo, era logico e coerente sancire ch'esso fosse esposto alle cause di nullità ed alle eccezioni fondate sul contratto dal quale promana il diritto per il terzo (es., vizio del consenso, exceptio non adimpleti contractus), ma non alle altre derivanti da rapporti estranei, tra promittente e stipulante (es., eccezione di compensazione).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

253 Ho, infine, disciplinato i rapporti tra promittente e terzo (art. 271), consentendo l'opponiblità delle sole eccezioni fondate sul contratto dal quale deriva il diritto del terzo.
Causa di questo diritto è, infatti, il contratto intervenuto tra promittente e stipulante: ed è congruo che le eccezioni da esso derivanti (ad esempio: inadempienza dello stipulante in relazione al contenuto del rapporto-causa), fissino l'entità dell'attribuzione fatta al terzo.
Le eccezioni fondate su rapporti diversi (ad esempio: compensazione con un controcredito ex alia causa) non possono opporsi al terzo: il promittente che accetta di fare al terzo una prestazione, implicitamente rinunzia alle difese che egli poteva avere, sulla base di situazioni risultanti da altri rapporti.

Massime relative all'art. 1413 Codice Civile

Cass. civ. n. 14985/2022

Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.

Cass. civ. n. 40783/2021

I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, conv., con modif., dalla l. n. 1251 del 1942, al fine di garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale, escludendo a carico dello stesso datore l'obbligo di eseguire versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, hanno natura di contratti a favore di terzo; ne consegue che, prevedendo l'art. 1413 c.c. l'opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale egli deriva il suo diritto, e dovendo ricomprendersi fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello stipulante, l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di pagamento dei premi determina il venir meno del diritto dei lavoratori alla prestazione assicurativa, fatta salva la sua responsabilità risarcitoria, giacché l'inoperatività del contratto di assicurazione conseguente all'inadempimento datoriale impedisce il sorgere delle prestazioni assicurative in favore dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dipendente alla prestazione assicurativa, all'esito dello svincolo del contratto di assicurazione per il mancato versamento dei premi da parte del datore di lavoro).

Cass. civ. n. 9787/1999

In tema di contratto a favore del terzo la norma dell'art. 1413 c.c., laddove prevede l'opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, comprende fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello stipulante a quel contratto.

Cass. civ. n. 3207/1994

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo — cui si applica la disciplina della assicurazione sulla vita — il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, c.c., non implica che il medesimo diritto va svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.

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