Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 4 bis Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 04/06/2026]

Trust e altri vincoli di destinazione

Dispositivo dell'art. 4 bis Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. (1)I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.588 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 4 bis Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M.C. chiede
domenica 16/08/2026
“Erede unico beneficiario di polizza assicurativa estera in quanto vittima di ictus quando allora all’estero per lavoro , disordinato amministratore dei propri redditi .
Per quanto sopra progetto per lui una eredità (patrimonio costituito da vari portafogli titoli azionari ed una abitazione) da consegnargli a rate mensili nella sua vita .
Il trust che risponderebbe a ciò non permetterebbe la franchigia a suo favore in quanto l’eredità non potrebbe essere intestata a lui, bensì ad un trustee , escludendolo da tale beneficio ,
Quesito : quale altra forma attuare, con lo stesso funzionamento del trust ma facendogli usufruire della franchigia della successione e del coacervo?
Grazie e saluti.”
Consulenza legale i 21/08/2026
La finalità che chi pone il quesito sembra voler perseguire non è semplicemente quella di attribuire al beneficiario un determinato patrimonio, ma quella, più complessa, di separare l’attribuzione economica dalla disponibilità materiale e giuridica dei beni, facendo sì che il patrimonio rimanga conservato e amministrato da un soggetto terzo e che il beneficiario possa usufruire soltanto delle risorse necessarie al proprio mantenimento per tutta la vita.
Tale esigenza assume particolare rilievo in presenza di un soggetto che non appare idoneo ad amministrare autonomamente e prudentemente un patrimonio di rilevante consistenza.

Ciò che si chiede di verificare, pertanto, è se l’ordinamento italiano offra, al di fuori del trust, uno strumento che consenta di ottenere un risultato sostanzialmente equivalente, senza tuttavia perdere il trattamento fiscale collegato al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.
La risposta, in linea generale, è negativa, in quanto non esiste nell’ordinamento successorio italiano un istituto testamentario ordinario che consenta contemporaneamente di attribuire l’intero patrimonio al beneficiario, sottrargliene la disponibilità, affidarne la gestione a un terzo per tutta la vita e, al tempo stesso, conservare il patrimonio separato sino alla morte del beneficiario.

La ragione risiede nella struttura stessa dell’acquisto a titolo di erede o di legatario.
Qualora il testatore istituisca il soggetto quale erede o gli attribuisca in proprietà i singoli beni, questi divengono suoi e, salvo specifici vincoli opponibili previsti dalla legge, egli acquista anche il potere di amministrarli e disporne.
Un eventuale onere testamentario, per mezzo del quale il testatore volesse imporre al beneficiario di non alienare i beni o di utilizzare esclusivamente una determinata somma mensile, potrebbe certamente costituire una modalità di regolamentazione della disposizione, ma non sarebbe idoneo a creare quella stabile separazione patrimoniale che costituisce, invece, l’essenza della soluzione ricercata.

Altra soluzione a cui si può pensare di fare ricorso è quella dell’esecutore testamentario, la cui disciplina giuridica si rinviene agli artt. 700 e ss. c.c., ma anche questa non appare risolutiva.
L’esecutore, infatti, può amministrare i beni ereditari nei limiti e per il periodo necessari all’esecuzione delle disposizioni testamentarie, ma non può essere trasformato, per semplice volontà del testatore, in un amministratore professionale del patrimonio per l’intera vita del beneficiario.

Vi sarebbe, poi, l’istituto della sostituzione ordinaria, di cui agli artt. 688 e ss. c.c., ma anche questo non consente di raggiungere il risultato sperato, in quanto opera essenzialmente per il caso in cui il primo istituito non possa o non voglia acquistare l’eredità, e non per limitare stabilmente i poteri dispositivi dell’istituito.
Ancora meno utilizzabile risulta la sostituzione fedecommissaria, di cui all’art. 692 del c.c., la quale rappresenta un’ipotesi eccezionale e tassativa: essa consente ai genitori, agli ascendenti in linea retta o al coniuge dell’interdetto di istituire quest’ultimo, con l’obbligo di conservare e restituire alla morte i beni a favore della persona o degli enti che abbiano avuto cura dell’interdetto sotto la vigilanza del tutore.
Quest’ultimo istituto giuridico, pertanto, presuppone una situazione giuridica qualificata di interdizione, mentre una semplice difficoltà del beneficiario nell’amministrazione delle proprie disponibilità economiche, anche se conseguente a una pregressa patologia, non consente di utilizzare liberamente tale istituto.

Neppure l’amministrazione di sostegno (regolata agli artt. dal 404 al 413 c.c.), pur potendo costituire uno strumento di protezione della persona e di gestione delle sue risorse, appare idonea a realizzare preventivamente e integralmente il progetto delineato. Essa richiede un procedimento giudiziale a cui fa seguito un provvedimento del giudice tutelare, con poteri dell’amministratore determinati in relazione alle esigenze del beneficiario, non consentendo al testatore di predeterminare una struttura patrimoniale destinata a operare per tutta la vita del beneficiario.

Maggiore attenzione merita, invece, il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter del c.c., il quale consente, mediante atto pubblico, di destinare determinati beni immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili anche a persone fisiche, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita del beneficiario; i beni e i loro frutti potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del fine di destinazione e saranno assoggettati a una forma di segregazione opponibile ai terzi.
Tuttavia, la struttura del patrimonio descritto nel quesito rende evidente il limite di tale soluzione: l’art. 2645-ter c.c. riguarda immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri e non costituisce uno strumento generale di segregazione, applicabile indistintamente ai portafogli di titoli azionari.
In quanto tale, non appare idoneo, da solo, a sostituire integralmente il trust nel caso in esame.

Una soluzione diversa potrebbe astrattamente essere costruita mediante un legato di rendita vitalizia (artt. 1872 e ss. c.c.), attribuendo al beneficiario non la proprietà immediata del patrimonio, ma il diritto a percepire periodicamente una determinata somma, destinando i beni produttivi del capitale ad altro soggetto.
Tale struttura negoziale, tuttavia, modifica sostanzialmente l’obiettivo originario: il beneficiario riceverebbe la rendita, ma non sarebbe destinatario finale del capitale. Se, invece, il patrimonio dovesse essere definitivamente attribuito al beneficiario alla cessazione del vincolo, si riproporrebbe il problema di individuare un meccanismo giuridicamente valido, capace di impedire, nel frattempo, la libera disponibilità dei beni.

Si potrebbe, inoltre, valutare una combinazione di usufrutto e nuda proprietà, soprattutto con riguardo all’immobile, attribuendo ad un terzo l’usufrutto e al beneficiario la nuda proprietà, ma in questo modo si priverebbe il beneficiario della facoltà di godere dei beni e, nello stesso tempo, questi, divenendo sin da subito titolare della nuda proprietà, potrebbe in linea di principio disporne.

Come si evince dall’analisi fin qui condotta, il trust testamentario rimane lo strumento che meglio corrisponde alla volontà del disponente: il testatore può individuare un trustee, trasferirgli o destinargli il patrimonio, stabilire le modalità di amministrazione e di investimento, prevedere che il beneficiario riceva periodicamente le somme necessarie al proprio mantenimento e disciplinare la destinazione finale dei beni.
Ciò che, a questo punto, deve sottolinearsi è che la disciplina fiscale attualmente vigente non rende più necessario considerare il trust, sotto il profilo dell’imposta sulle successioni e donazioni, come necessariamente estraneo alla logica della franchigia, spettante in funzione del rapporto tra disponente e beneficiario.
Infatti, il recente D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 ha espressamente inserito nel Testo Unico sulle successioni e donazioni la disciplina dei trust e degli altri vincoli di destinazione.

In particolare, l’art. 4-bis T.U.S.D. stabilisce che essi rilevano, ai fini dell’imposta, quando determinano un arricchimento gratuito dei beneficiari e prevede che aliquote e franchigie siano applicate in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
Tale regola appare particolarmente significativa nel caso in esame, in quanto consente di conservare il collegamento fiscale con il rapporto di parentela esistente direttamente tra il testatore/disponente e il beneficiario finale.
Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che, per il trust testamentario, il trustee può optare per il pagamento dell’imposta in occasione dell’apertura della successione, prendendo a riferimento il valore complessivo dei beni e dei diritti e il rapporto tra disponente e beneficiario; in alternativa, il sistema ordinario considera il momento del trasferimento dei beni o dei diritti a favore dei beneficiari.

Ne deriva che, sotto il profilo fiscale, il trust non deve essere oggi considerato necessariamente penalizzante rispetto a una successione diretta, poiché la normativa ha espressamente previsto l’applicazione delle franchigie e delle aliquote sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario.
Naturalmente, la concreta imposizione dipenderà dal grado di parentela: allo stato della disciplina, ad esempio:
- per coniuge e parenti in linea retta opera l’aliquota del 4% sulla parte eccedente la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;
- per fratelli e sorelle opera il 6% sulla parte eccedente la franchigia di 100.000 euro;
- per le altre categorie sono previste aliquote differenti e, normalmente, senza la medesima franchigia.
La posizione fiscale, dunque, dovrà essere verificata in relazione all’esatto rapporto tra disponente e beneficiario e alla natura dei beni.

Per quanto concerne la polizza assicurativa estera, sarebbe opportuno verificare, anzitutto, la legge applicabile al contratto, la natura della prestazione assicurativa, la residenza delle parti e la qualificazione fiscale della prestazione.
Si potrebbe, ad esempio, pensare di strutturare l’opzione di riscatto/erogazione della polizza stessa sotto forma di rendita vitalizia, pagabile a rate mensili, anziché in unica soluzione.