Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 187 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 187 TULPS

Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 187 TULPS

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Vincenzo S. chiede
lunedģ 11/06/2018 - Campania
“Qualche giorno fa mi sono recato presso una vendita legnami, dove sovente mi reco per acquistare appunto del legno.

Non so per quale oscura ragione anche se può sembrare strano il proprietario dell’esercizio, in seguito allo sbraitarmi contro, ove in questo frangente io lo ascoltavo passivamente, si è rifiutato di vendermi il legno.

La domanda è molto semplice: lo può fare? Si può rifiutare di vendermi il legno dal momento che si tratta di un pubblico esercizio?”
Consulenza legale i 12/06/2018
Nel nostro ordinamento non esiste un vero e proprio “obbligo a contrarre” per colui il quale esercita una professione rivolta al pubblico, se non per quanti abbiano già promesso di concludere un contratto (contratto preliminare) ovvero per quanti esercitano un’attività in condizioni di monopolio talché il cliente è costretto a servirsi da quell’esercente (2597 c.c.) .
Tutti casi molto differenti rispetto a quello che ha dato spunto alla domanda.

Sebbene dunque non si possa costringere nessuno a concludere un contratto con noi, nel Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) vi è una norma, l’art. 187, la quale prevede che “gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.”,
Tale rifiuto, sebbene non coercibile, costituisce illecito amministrativo ed è punibile con una pena pecuniaria che va da 516 a 3.098 euro.

Pertanto, allo scopo di veder punito l’esercente che senza un motivo si è rifiutato di venderci quanto richiesto, sarà necessario proporre denuncia/querela all’Autorità Giudiziaria avendo cura di riportare i fatti accaduti segnalando anche l'eventuale presenza di terzi testimoni.