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Articolo 194.1 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Violazioni di carattere non rilevante

Dispositivo dell'art. 194.1 TUF

1. (1)Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro:

  1. a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;
  2. b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
  3. c) significatività del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della stabilità finanziaria;
  4. d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall'Autorità di vigilanza competente;
  5. e) significatività del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purché determinabile;
  6. f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrità dei mercati dei capitali e del controllo societario.

2. Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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