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Articolo 191 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sanzioni accessorie

Dispositivo dell'art. 191 bis TUF

1. (1)La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194 bis, può disporre:

  1. a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico bancario, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, o presso fondi pensione;
  2. b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
  3. c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
  4. d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
  5. e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha già commesso, due o più volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all'art. 191, la Consob può negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.

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