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Articolo 190 bis 2 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402

Dispositivo dell'art. 190 bis 2 TUF

1. (1)Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26- quater, 26-quinquies, 26-sexies, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:

  1. a) nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5,paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione;
  2. b) nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni(2).

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies e 27 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del cedente e del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento(2).

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo.

4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

5. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1- quater.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194 bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, può essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE.

7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4 septies 2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli, 194 quater, 194 septies e 195 ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 3 agosto 2022, n. 131.
(2) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 204.

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