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Articolo 158 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Proposte di aumento di capitale

Dispositivo dell'art. 158 TUF

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle.

2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125 ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.

3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343 ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 125 ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato.

4. [La società incaricata della revisione contabile di più di una delle società partecipanti a una fusione o a una scissione può redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio esclusivamente per una delle società partecipanti.](1)

5. [Il parere previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, del codice civile è reso dalla società incaricata della revisione contabile.](1)

Note

(1) Comma soppresso dal D Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 come modificato dal D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

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