1. (1)La Consob stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un componente del consiglio di sorveglianza da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147 ter, comma 1-bis.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.







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