1. (1)Lo statuto stabilisce per il collegio sindacale:
- a) il numero, non inferiore a tre, dei componenti effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei componenti supplenti.
2. La quota di genere di cui all'articolo 148, comma 1, è riferita ai componenti effettivi del collegio sindacale.
3. La Consob stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un componente effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147 ter, comma 1-bis.
4. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dai soci di minoranza.







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