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Articolo 125 bis 1 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Modalitą di svolgimento dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 125 bis 1 TUF

1. (1)Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.

2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135 undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135 novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. Può, altresì, essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, quarto comma, del codice civile.

3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125 bis, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario comunque, non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126 bis e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter. Dell'applicazione della soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.

6. I commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

7. Alle società cooperative, incluse quelle le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, si applicano i commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione degli articoli 135 e 135 bis. Ove lo statuto della società ovvero la deliberazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci, in un numero almeno pari a un quarantesimo dei soci nelle società cooperative con meno di tremila soci, ovvero al minore numero tra un cinquantesimo dei soci e trecento soci nelle società cooperative con più di tremila soci, possono in ogni caso chiedere, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione. Lo statuto può prevedere un numero di soci inferiore. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis. Al rappresentante designato in via esclusiva dalla società non si applicano gli articoli 2539, primo comma, del codice civile e 150 bis, comma 2-bis, del T.U. bancario.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135- undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse".

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