1. Alle società cooperative non si applicano gli articoli 125 bis, commi 2 e 4, lettera c), 127 bis e 127 quater(1).
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
3. Il termine previsto dall'articolo 126 bis, comma 2, secondo periodo, è ridotto a dieci giorni(1).
Note
(1)
I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 6, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135- undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse".







Notizie
Tesi di laurea
Consulenza