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Articolo 90 ter Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Individuazione delle autoritą nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading

Dispositivo dell'art. 90 ter TUF

1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:

  1. a) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
  2. b) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.

2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali:

  1. a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorità competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
  2. b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorità competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.

3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali:

  1. a) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
  2. b) la Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo(1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 9 febbraio 2026, n. 28.

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