1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, sentita la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di(1):
- a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
- c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Note
(1)
L'alinea del comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.







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