1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.
2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](1)
Note
(1)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.







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