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Articolo 60 bis 2 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Piani di risoluzione

Dispositivo dell'art. 60 bis 2 TUF

1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

  1. a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero
  2. b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180(1).

2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e le disposizioni da esso richiamate(1).

Note

(1) I commi 1, lettere a) e b), e 3 sono stati modificati dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

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