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Articolo 55 sexies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico

Dispositivo dell'art. 55 sexies TUF

1. (1)La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6 bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

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