1. (1)Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 39 novies, comma 2.
3. Il comma 2 non si applica agli ELTIF.







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