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Articolo 39 novies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Modalitą di rimborso dei FIA italiani chiusi

Dispositivo dell'art. 39 novies TUF

1. (1)Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.

2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del FIA non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore autorizzato si avvale di tale proroga, ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.

3. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere la possibilità che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente nei seguenti casi:

  1. a) su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute;
  2. b) su richiesta dei singoli partecipanti, per un ammontare non superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e, per i FIA per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, per un ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purché non eccedenti il 10 per cento del valore del FIA. Nel caso in cui il fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza e in coincidenza con le emissioni stesse e alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme necessarie per effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni e i prestiti consentiti, i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti.

4. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso riservato può prevedere ulteriori modalità di rimborso anticipato delle quote o azioni su iniziativa del gestore, in deroga al principio di proporzionalità di cui al comma 3, lettera a), purché siano assicurate la tutela di tutti gli investitori del FIA e la coerenza tra le politiche di investimento e di rimborso del FIA medesimo. Per i GEFIA sotto soglia registrati, resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo Iter. Ai fini del presente comma, i gestori autorizzati sono in grado di dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob che:

  1. a) il regolamento e lo statuto del FIA indicano chiaramente le procedure e le condizioni di rimborso anticipato;
  2. b) la politica di investimento e le politiche e procedure di valutazione dei beni del fondo sono coerenti con la politica di rimborso del FIA e, in particolare, con la frequenza dei rimborsi;
  3. c) la finestra di rimborso è offerta a tutti gli investitori secondo le modalità di pubblicità previste nel regolamento o nello statuto dell'Oicr per la diffusione del valore delle quote o delle azioni e dandone notizia ai singoli partecipanti al fondo o ai singoli azionisti;
  4. d) l'importo complessivo dei rimborsi è limitato a una percentuale delle attività liquide nel portafoglio del FIA ed è definito dal gestore in modo da essere coerente con le caratteristiche delle attività nel portafoglio del FIA, non comprometterne la strategia di investimento e il profilo di liquidità e non recare pregiudizio agli investitori che permangono nel fondo. Nel caso in cui la liquidità necessaria a far fronte ai rimborsi anticipati derivi da nuovi prestiti, il gestore assicura il rispetto del limite di leva finanziaria di cui al comma 3, lettera b);
  5. e) i rimborsi sono preceduti da un periodo minimo di preavviso (notice period) coerente con i sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità del FIA;
  6. f) gli investitori sono trattati equamente e, in caso di superamento dell'importo definito dal gestore di cui alla lettera d), i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti;
  7. g) è previsto un periodo di detenzione minimo iniziale, pari ad almeno trentasei mesi, durante il quale il gestore non può rimborsare le quote o azioni dell'Oicr.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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