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Articolo 8 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Doveri informativi

Dispositivo dell'art. 8 TUF

1. [La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.](1)

1-bis. Gli OICR italiani che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia(4).

1-ter. [Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.](1)

2. [I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.](1)

3. L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna. A tali fini lo statuto delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo di controllo i relativi compiti e poteri(4).

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR(2)(4).

5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario(4).

5-bis. [La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187 octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187 octies, comma 3, lettera c).](1)

6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento(2).

6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5(3)(4).

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
(4) I commi 1-bis, 3, 4, 5 e 6-bis sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

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