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Articolo 117 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti

Dispositivo dell'art. 117 TUIR

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllanti ed a condizione:

  1. a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  2. b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma:

  1. a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti;
  2. b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
  3. c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti;
  4. d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
  5. e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.

3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.

Massime relative all'art. 117 TUIR

Cass. civ. n. 6016/2020

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, la società controllante che eserciti, congiuntamente alle controllate, l'opzione per la dichiarazione e tassazione dei redditi del gruppo di imprese ai sensi degli artt. 117 e 118 T.U.I.R. e commetta, in sede di compilazione della dichiarazione quale consolidante, errori formali nell'indicazione dei dati necessari alla determinazione dell'imposta (con particolare riguardo alla compilazione del quadro "CC" ai fini dell'utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo), può sempre emendare tale dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza.

Cass. civ. n. 5647/2020

In tema di regime consolidato nazionale, ai fini del riconoscimento dei benefici della tassazione di gruppo, l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione da parte della controllante e della controllata deve essere comunicato all'Agenzia dell'entrate in via esclusivamente telematica, attraverso la presentazione dell'apposito modello, atteso che dal tenore letterale degli artt. 119, comma 1, lett. d), T.U.I.R. e 5, comma 2, del d.m. 9 giugno 2004 si evince come l'invio di tale comunicazione costituisca condizione essenziale per l'ammissione ai relativi benefici, in quanto diretta ad esprimere la scelta sul tipo di tassazione da adottare.

Cass. civ. n. 28536/2019

In tema di riscossione, qualora la società controllante e quella controllata optino congiuntamente per il regime di tassazione di gruppo, ex art. 117 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'esercizio di detta opzione comporta la determinazione di un reddito complessivo globale dato dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese, con conseguente responsabilità solidale ex art. 127 del d.lgs. cit. delle dette società in relazione alla maggiore imposta accertata. Pertanto, trattandosi di ipotesi di solidarietà in senso sostanziale, è legittima la predisposizione di un unico avviso di accertamento intestato alla società consolidata (nella specie estintasi prima della notificazione dell'atto) e notificato successivamente anche alla società consolidante.

Cass. pen. n. 11034/2018

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell'ipotesi di adesione alla "tassazione di gruppo" di più società, tra loro in rapporto di controllo, assumono rilevanza non solo gli elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti esposti nelle dichiarazioni delle società del gruppo singolarmente considerate, ma anche quelli riportati nella dichiarazione consolidata, ove quest'ultima riporti gli elementi fraudolenti contenuti nelle dichiarazioni delle singole società. (rigetta, App. Firenze, 17/03/2016)

Comm. Trib. Reg. Toscana n. 182/2018

L’art. 117, d.p.r. 22.12.1986, n. 917, introduce il “Consolidato nazionale”, (artt. dal 117 al 129 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917), disponendo che “La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, con i requisiti di cui all’art. 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo”. L’opzione, che deve essere comunicata dalla consolidante all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico di apposito modello, ha durata triennale, e l’invio deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio di validità o di rinnovo. Per fruire dei vantaggi del consolidato nazionale l’opzione è obbligatoria, tuttavia l’art. 2, comma 1, del d.l. 2.3.2012, n. 16, in vigore dal 29.4.2012, ha sancito che l’inadempimento della comunicazione dell’opzione nel termine perentorio di cui sopra non preclude la fruizione del regime fiscale opzionale effettuando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo previsto a titolo di sanzione. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, del d.l. 2.3.2012, n. 16, la perentorietà del termine per la comunicazione dell’opzione, non consentiva, qualora la comunicazione fosse stata effettuata oltre il termine, la fruizione del regime di tassazione di gruppo.

Cass. pen. n. 43899/2013

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3 D.Lgs. n. 74 del 2000, in caso di applicazione del regime fiscale del consolidato nazionale, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui è presentata la dichiarazione consolidata del gruppo societario da parte della società controllante. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza territoriale,). (dichiara competenza)

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