Commissione Tributaria Regionale Per La Toscana Sez. VI sentenza n. 182 del 2 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 117, d.p.r. 22.12.1986, n. 917, introduce il “Consolidato nazionale”, (artt. dal 117 al 129 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917), disponendo che “La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, con i requisiti di cui all’art. 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo”. L’opzione, che deve essere comunicata dalla consolidante all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico di apposito modello, ha durata triennale, e l’invio deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio di validità o di rinnovo. Per fruire dei vantaggi del consolidato nazionale l’opzione è obbligatoria, tuttavia l’art. 2, comma 1, del d.l. 2.3.2012, n. 16, in vigore dal 29.4.2012, ha sancito che l’inadempimento della comunicazione dell’opzione nel termine perentorio di cui sopra non preclude la fruizione del regime fiscale opzionale effettuando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo previsto a titolo di sanzione. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, del d.l. 2.3.2012, n. 16, la perentorietà del termine per la comunicazione dell’opzione, non consentiva, qualora la comunicazione fosse stata effettuata oltre il termine, la fruizione del regime di tassazione di gruppo.

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