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Articolo 127 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Responsabilitā

Dispositivo dell'art. 127 TUIR

1. La società o l'ente controllante è responsabile:

  1. a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;
  2. b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto;
  3. c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122;
  4. d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile:

  1. a) solidalmente con l'ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
  2. b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
  3. c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b.

3. [Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente controllante.](1)

4. L'eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 119.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

Massime relative all'art. 127 TUIR

Cass. civ. n. 28356/2019

In tema di riscossione, qualora la societā controllante e quella controllata optino congiuntamente per il regime di tassazione di gruppo, ex art. 117 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'esercizio di detta opzione comporta la determinazione di un reddito complessivo globale dato dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese, con conseguente responsabilitā solidale ex art. 127 del d.lgs. cit. delle dette societā in relazione alla maggiore imposta accertata. Pertanto, trattandosi di ipotesi di solidarietā in senso sostanziale, č legittima la predisposizione di un unico avviso di accertamento intestato alla societā consolidata (nella specie estintasi prima della notificazione dell'atto) e notificato successivamente anche alla societā consolidante.

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