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Articolo 115 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Opzione per la trasparenza fiscale

Dispositivo dell'art. 115 TUIR

1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui:

  1. a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società;
  2. b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.

2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.

4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.

7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la società partecipata, sia per i soci.

8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.

12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.

Massime relative all'art. 115 TUIR

Cass. civ. n. 3454/2019

In tema d'imposta locale sui redditi (ILOR), i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa familiare ed i redditi loro imputati sono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli d'impresa, con la conseguenza che - indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, sia esso dipendente, autonomo o equiparato - devono essere esclusi dall'assoggettamento ad Ilor, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 599 del 1973, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980: ne consegue che l'art. 115 del T.U. approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, che espressamente prevede detta esclusione, ha valore meramente ricognitivo di una disposizione già emergente dal sistema, col corollario che la sua applicabilità prescinde dalle disposizioni di diritto intertemporale dettate dall'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, con riguardo alle sole previsioni innovative del citato testo unico. (Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ANCONA, 01/06/2012).

Cass. civ. n. 27892/2018

I soci non hanno diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali riconosciute sui redditi delle società di capitali, che sono soggettivi passivi autonomi dai soci stessi, salvo che abbiano optato per il regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.(La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto anche ai soci l'esenzione IRPEG spettante alla società mediante l'attribuzione ai medesimi di un credito d'imposta sui dividendi).

Cass. civ. n. 9604/2017

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzione di un fondo comune ed "affectio societatis"), rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, ma l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni.

Cass. civ. n. 24472/2015

In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 08/04/2013)

Cass. civ. n. 17357/2014

Una società commerciale di persone acquista la qualità di imprenditore sin dal momento della sua costituzione, indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'attività commerciale, ed è, pertanto, quale titolare di redditi d'impresa, soggetto passivo di ILOR (imposta abrogata, a far data dal 1° gennaio 1998, dall'art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) senza necessità di accertamento dell'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 27/06/2012)

Cass. civ. n. 235/2014

Nel processo tributaria l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEG - ILOR), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 20/09/2007).

Cass. civ. n. 27985/2011

In tema di ILOR, l'esclusione dall'imposizione, ex art. 115, comma 2, lett. e-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - introdotto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 - del reddito d'impresa, è subordinata sia al requisito che il numero degli addetti non sia superiore a tre, sia al presupposto che il lavoro dei soci sia prevalente rispetto all'organizzazione dell'attività. Al fine di stabilire tale rapporto di prevalenza non possono essere automaticamente incluse le attività "numerarie" (crediti e disponibilità liquide), che, in mancanza di dimostrazione della loro precisa origine e/o destinazione, non sono indicative della preponderanza della componente capitale, ben potendo rappresentare il risultato del lavoro personale dei soci sotto forma di remunerazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 24/11/2005)

Cass. civ. n. 25242/2010

Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dev'essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752 cod. civ., in quanto giustificata sia dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione. (cassa e decide nel merito, Trib. Pistoia, 28/09/2009)

Cass. civ. n. 4861/2010

Le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'art. 17 d.l.vo n. 112 del 1999 che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore.

Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dev'essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752, giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione. (cassa senza rinvio, Trib. Lanciano, 26/11/2007)

Cass. civ. n. 28558/2008

In tema d'imposta locale sui redditi (ILOR), i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa familiare ed i redditi loro imputati sono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli d'impresa, con la conseguenza che - indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, sia esso dipendente, autonomo o equiparato - devono essere esclusi dall'assoggettamento ad Ilor, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980. Pertanto, l'art. 115 del T.U. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che espressamente prevede detta esclusione, ha valore meramente ricognitivo di una disposizione già emergente dal sistema, col corollario che la sua applicabilità prescinde dalle disposizioni di diritto intertemporale dettate dall'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con riguardo alle sole disposizioni innovative del citato testo unico. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Messina, 21 ottobre 2004)

Cass. civ. n. 22550/2008

In tema di I.L.O.R., l'art. 115, secondo comma, lett. e bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che elenca i redditi esclusi dall'imposta, ponendo la condizione che "il numero complessivo delle persone addette" non sia superiore a tre, deve interpretarsi nel senso che per "persone addette" debbono intendersi tutti coloro che operino con stabile inserimento nell'impresa, anche come procacciatori di affari, con la conseguenza che non è sufficiente che il contribuente abbia provato di non avvalersi di personale dipendente. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Napoli, 1 marzo 2004)

Cass. civ. n. 17116/2007

I particolari controlli pubblici e le funzioni di rilievo pubblicistico che contrassegnano l'attività di farmacista non escludono che l'attività di farmacia sia organizzata in forma di impresa e, quindi, sia assoggettata ad ILOR. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva escluso che la plusvalenza per la cessione di farmacia dovesse essere assoggettata ad ILOR, in quanto la farmacia, come indicato dall'art. 16 lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non avrebbe dovuto considerarsi impresa commerciale). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 10 Ottobre 2001)

Cass. civ. n. 2436/2007

In tema di ILOR, la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e l'impiego di una rilevante quota di tali proventi, pur svolgendosi nel quadro di un sistema di controlli pubblicistici, attengono all'esercizio di funzioni ed attività strumentali attribuite a tali enti per il perseguimento di interessi pubblici di cui essi sono portatori a titolo proprio (quanto meno perché tale gettito è destinato a coprire le spese sostenute), e danno pertanto luogo a possesso del relativo reddito, assoggettabile ad imposta ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sostituito dall'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma applicabile nella specie "ratione temporis"): nell'ambito della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare nella gestione del patrimonio immobiliare, gli IACP sono infatti titolari di attribuzioni proprie e distinte, non essendo previsti meccanismi di alcun genere che comportino l'imputazione degli atti giuridici da essi compiuti allo Stato (o alle Regioni, cui l'art. 5 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 ha trasferito le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano,18 Settembre 2000)

Cass. civ. n. 2277/2007

In tema di imposte sui redditi e con riferimento ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1988, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o la liquidazione dell'azienda concorrono alla formazione del reddito d'impresa soltanto ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 54, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile ai predetti periodi d'imposta in virtù dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e non anche ai fini dell'ILOR, ai sensi dell'art. 54, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, con la conseguenza che ad esse non si applica l'esenzione prevista dall'art. 115, comma secondo, lettera e) bis, del d.P.R. n. 917 cit. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 28 Luglio 2000)

Cass. civ. n. 27775/2005

In materia tributaria, i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi da quelli che assumono rilevanza nei rapporti contrattuali di diritto privato, giacché in questi ultimi l'esigenza è quella di tutelare l'affidamento senza colpa dei terzi basato sul comportamento dei soci che, perciò, si assumono il rischio relativo; mentre nei rapporti di diritto tributario l'esigenza è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per applicare norme impositive, sicché è necessario accertare l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza di tale vincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza. Nel caso in cui si assuma, poi, l'esistenza di una società di fatto tra consanguinei (nella specie, tra figlio e padre), la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che questa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che determinati comportamenti siano motivati da "affectio familiaris" (fattispecie in tema di ILOR). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Palermo, 12 Maggio 2000)

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