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Articolo 75 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Base imponibile

Dispositivo dell'art. 75 TUIR

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).

2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.

Massime relative all'art. 75 TUIR

Cass. civ. n. 23872/2020

In tema di determinazione del reddito d'impresa, con riguardo agli oneri deducibili, l'inerenza degli interessi passivi, sia pure intesa come "generica" correlazione all'attività di impresa, ex art. 75, comma 5, TUIR, implica necessariamente che l'operazione che ha ingenerato tale componente negativo non sia qualificabile come elusiva, ovvero contrastante con il generale divieto dell'abuso del diritto.

Cass. civ. n. 15752/2020

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già art. 75) T.U.I.R. "le spese di acquisizione dei servizi" sono da imputare e si considerano sostenute nell'esercizio nel quale la prestazione di servizi "è ultimata" sicché, nel caso di conclusione di un contratto "a effetti obbligatori" (nella specie, preliminare di compravendita immobiliare), il costo corrisposto all'intermediario, in assenza di clausole sospensive della debenza della provvigione rilevante fiscalmente, deve essere imputato secondo il criterio di competenza, da individuarsi nel momento in cui lo stesso, essendo stato stipulato il preliminare, possa ritenersi certo e determinato, avendo il mediatore ultimato la propria attività.

Cass. civ. n. 15616/2020

In tema di imposte dirette ed IVA, l'acquisto di carburante effettuato a mezzo di apposite carte di credito aziendali o contratti di somministrazione (cd. "netting") non esonera il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; ne consegue che, laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità di dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell'IVA.

Cass. civ. n. 15019/2020

In tema di reddito d'impresa, il recupero dei costi in base al criterio di competenza temporale non determina una duplicazione di imposta in quanto la dichiarazione del costo in una determinata annualità consente l'accertamento dell'Ufficio sulla base del corretto impiego di detto criterio, non essendo consentito al contribuente di scegliere il periodo in cui registrare le passività secondo la propria convenienza, così da alterare i risultati economici dell'esercizio, mentre, in caso di effettivo pagamento per due volte della medesima imposta, dispone dei rimedi ordinamentali della dichiarazione integrativa e del rimborso.

In tema di accertamento con metodo analitico induttivo, la circostanza che un'impresa commerciale dichiari, per più annualità, un volume di affari inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali di ricarico sulla merce venduta (nella specie, anche sottocosto) costituisce una condotta anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'Amministrazione finanziaria, una rettifica della dichiarazione, ai sensi degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché il giudice tributario, per poter annullare l'accertamento, deve motivare con validi argomenti le ragioni che giustifichino il comportamento del contribuente, non esauribili nel richiamo alla mera libertà di impresa riguardo alla propria politica commerciale.

Cass. civ. n. 10983/2020

In caso di aggiudicazione di commessa pubblica ad una associazione temporanea di imprese, seguita dalla costituzione di una società consortile che partecipa con una data percentuale all'associazione (nella specie del 37 per cento), deve essere attribuito nella medesima percentuale, a titolo di ricavi, il corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, con obbligo, peraltro, di indicare in bilancio le rimanenze di ogni anno, mentre i costi, ove contestati dall'Agenzia delle entrate, devono essere dimostrati dal contribuente nella loro esistenza, inerenza e quantificazione, ma non possono essere attribuiti alla società consorziata nella medesima percentuale.

Cass. civ. n. 4398/2020

In tema di determinazione del reddito d'impresa, costituisce principio inderogabile quello della competenza di cui all'art. 75, comma 1, TUIR, nel testo "ante" riforma 2004, applicabile "ratione temporis", a mente del quale possono essere indicati nel bilancio esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura di esercizio, tenendosi conto, ai sensi dell'art. 2423 bis, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, restando irrilevante la dichiarazione di sopravvenienze attive in diverso esercizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente fossero stati contestati al Consorzio, ricorrente, maggiori ricavi in relazione ai nuovi premi che, come risultanti dal bilancio dell'annualità precedente e non ancora corrisposti, sarebbero spettati, nell'anno di esercizio, ad alcune società che ne facevano parte se non ne fosse stata deliberata, nel medesimo periodo, l'esclusione per violazioni statutarie, indicati come costi deducibili, anziché come sopravvenienze attive).

Cass. civ. n. 559/2020

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa.

Cass. civ. n. 30366/2019

In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente.

Cass. civ. n. 24003/2019

In tema di reddito d'impresa, poiché, in virtù della regola della post numerazione, la prestazione professionale dell'avvocato ha carattere unitario e tale unitarietà deve essere rapportata ai singoli gradi nei quali si è svolto il giudizio, la relativa spesa deve essere imputata non all'esercizio in cui la prestazione è stata eseguita ma a quello nel quale è stata ultimata in ciascun grado di giudizio, con l'emanazione della pronuncia conclusiva.

Cass. civ. n. 15320/2019

In tema di imposte sul reddito d'impresa, la regola posta dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. Pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare. (Nella specie, la S.C. ha annullato la gravata sentenza che aveva incluso tra i componenti negativi di reddito somme non incassate fatte oggetto di precetto, accogliendo il ricorso agenziale che ne assumeva la deducibilità in altro esercizio, una volta divenuta certa la loro irrecuperabilità).

Cass. civ. n. 9252/2019

La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, è ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai princìpi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo.

Cass. civ. n. 4923/2019

Una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis della l. n. 584 del 1977, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, bensì il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate, con l'ulteriore conseguenza che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi.

Cass. civ. n. 876/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi ad automezzi aziendali adibiti al trasporto promiscuo di cose e persone immatricolati prima del d.m. 4 agosto 1998 e concessi in uso ai dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, nei limiti della loro inerenza all'attività esercitata, in quanto non rientrano tra i mezzi di trasposto indicati dall'art. 121 bis (ora 164) del medesimo T.U., che non ha portata retroattiva.

Cass. civ. n. 868/2019

In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco costituisce condotta abusiva, la quale, pertanto, non ricorre qualora tale operazione possa spiegarsi altrimenti, che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta; di talché è pienamente legittima l'operazione di leveraged buy out che, espressione di in più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, si realizza mediante risorse finanziarie reperite con finanziamento bancario e non concesso dalla societa` "obiettivo" e senza compromettere l'equilibrio economico e finanziario con la fusione di quest'ultima nella Newco.

Cass. civ. n. 775/2019

In tema di redditi d'impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilità di scegliere il periodo di imposta nel quale è più conveniente operare la deduzione, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all'art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Cass. civ. n. 30238/2018

In tema di redditi d'impresa, le sanzioni civili per il ritardato pagamento di oneri (nella specie, previdenziali), pur avendo natura risarcitoria, non sono automaticamente deducibili come costi inerenti, dovendosene verificare la correlazione con lo svolgimento dell'attività di impresa, avendo riguardo all'oggetto sociale della stessa.

Cass. civ. n. 28671/2018

In tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria e per quelli negativi in quello del contribuente.

Cass. civ. n. 27786/2018

In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.

Cass. civ. n. 27650/2018

Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Cass. civ. n. 27615/2018

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva riconosciuto la detrazione al contribuente che pure, rispetto alle puntuali osservazioni dell'Ufficio, non aveva dimostrato l'inerenza del veicolo acquistato rispetto all'attività di impresa, consistente in quella di vendita di pane).

Cass. civ. n. 25491/2018

In tema di imposte sui redditi di impresa, sono deducibili i costi sostenuti per la promozione del marchio e del prodotto sul mercato, in quanto inerenti all'attività di impresa, stante la funzionalità all'incremento della stessa.

Cass. civ. n. 24006/2018

In tema di reddito d'impresa, la violazione della regola di imputazione temporale dei componenti negativi del reddito, stabilita dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, non costituisce una violazione meramente formale e, quindi, non consente la disapplicazione delle sanzioni previste, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, perché l'imputazione ad un determinato periodo di imposta di costi ad esso estranei (in quando riferibili ad altro periodo), incide sulla determinazione del reddito di impresa, indebitamente ridotto attraverso la contabilizzazione di componenti negative non riferibili all'anno di imposta in cui sono stati registrati.

Cass. civ. n. 23171/2017

Ai fini fiscali, il contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" è assimilabile al contratto di mutuo, anche in ragione della comune funzione essenzialmente di finanziamento, sicché, l'esercizio di competenza cui riferire la deducibilità dei costi coincide con quello in cui si realizzano i ricavi, conseguenti alla trasformazione dell'oro ed alla vendita successiva dei prodotti che ne sono ricavati.

Cass. civ. n. 14137/2017

In tema di determinazione del reddito di impresa, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della l. n. 287 del 1990, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, non va considerata sopravvenienza passiva in quanto, da un lato, non è possibile ricollegarla a ricavi ed altri proventi e, dall'altro, non potendo la condotta anticoncorrenziale integrare un fattore produttivo, - essendo non soltanto autonoma ed esterna alla normale vita dell'impresa, ma radicalmente antitetica al suo corretto andamento - l'imputazione della stessa a reddito d'impresa, a titolo appunto di sopravvenienza passiva, neutralizzerebbe la “ratio” punitiva della misura, trasformandola in un risparmio d'imposta. Del resto, anche la Corte di giustizia della UE non ha mancato di rilevare come l'efficacia della sanzione inflitta a garanzia della concorrenza potrebbe essere sensibilmente ridotta dalla sua deducibilità fiscale, che avrebbe l'effetto di compensarne il peso con una diminuzione degli oneri tributari.

In tema di imposte sui redditi, le sanzioni irrogate dalla Commissione UE per avere posto in essere una pratica concordata avente l'effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato non sono deducibili, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, dal reddito di impresa, in quanto si tratta di costi non funzionali alla produzione del reddito.

Cass. civ. n. 5392/2017

Gli interessi su somme erogate per finanziamenti a terzi, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato, sono da considerare, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 597 del 1973, non già redditi di capitale, bensì redditi d'impresa, con la conseguenza che nessuna ritenuta deve essere in tal caso operata, non essendo il regime delle ritenute, quale dettato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ai redditi d'impresa.

In tema di IRES, ai sensi degli artt. 48 e 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, gli interessi su mutui, finanziamenti e simili, quando sono conseguiti da società o da enti esercenti attività commerciali residenti nel territorio dello Stato di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del predetto decreto, non costituiscono reddito di capitale ma vanno qualificati come componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa.

Cass. civ. n. 20142/2016

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa, non essendo, invece, sufficiente il mero acquisto dell'area edificabile destinata ad ospitarlo, in quanto, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il costo dell'area ove deve essere realizzato il fabbricato strumentale è legato alla sorte di quest'ultimo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. dist. Lecce, 03/12/2010).

Cass. civ. n. 18636/2016

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il discrimine tra il regime originario di fruizione del credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 e quello introdotto dal d.l. n. 138 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 178 del 2002, è costituito dalla conclusione del contratto di acquisto dei nuovi beni, atteso che, se intervenuta entro la data dell'11 agosto 2002 (di entrata in vigore della l. n. 178 cit.), si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di conversione, a prescindere dal momento della consegna dei beni e della presentazione dell'istanza, sicché è inapplicabile il d.m. 2 agosto 2002 - in virtù del quale l'aiuto concesso sotto forma di credito d'imposta non può superare il 50 per cento dell'investimento netto realizzato o le percentuali inferiori stabilite (nella specie, 30 per cento per l'Umbria) - in quanto pubblicato in data 14 agosto 2002. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Umbria, 15/09/2009).

Cass. civ. n. 26534/2014

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), primo comma, lettera d) del medesimo d.P.R., richiamato dal terzo comma dell'art. 70 cit., dovendosi ritenere che tale locuzione si riferisca a tutta la materia regolata dall'art. 1751 cod. civ., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, contiene, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità in parola. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 28/06/2007).

Cass. civ. n. 24054/2014

In tema di imposte sui redditi d'impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non, come per l'imposta di registro, al valore di mercato del bene, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene, che viene trasferito, diversi a seconda dell'imposta da applicare. Ne consegue che, in presenza di contabilità formalmente regolare, per procedere all'accertamento previsto dall'art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le valutazioni effettuate dall'UTE non sono sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti (quali l'assoluta sproporzione tra corrispettivo dichiarato e il valore di mercato dell'immobile), costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. della Basilicata, 04/06/2007).

Cass. civ. n. 23559/2014

Il beneficio del credito di imposta ex art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente dà prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Sicilia, Sez. dist. Siracusa, 10/03/2008).

Cass. civ. n. 23550/2014

In tema d'imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, per il cui assolvimento, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, da cui il fisco ha dedotto l'inesistenza delle passività dichiarate, non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né l'effettività delle spese, le quali difettano del requisito dell'inerenza all'attività imprenditoriale, in quanto, derivando da un illecito penale, sono espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. dist. Brescia 20/02/2006).

Cass. civ. n. 22438/2014

In tema di imposta sui redditi e di IVA, le somme versate da un consorzio di produttori di latte ai consorziati non possono essere considerate alla stregua di un'integrazione del prezzo del latte acquistato, solo perché così qualificate dalle parti, se non sono state corrisposte in adempimento di preciso obbligo giuridico, in quanto, ai fini della deducibilità delle componenti negative del reddito, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è necessario che i costi risultino dal conto dei profitti e delle perdite oppure da «elementi certi e precisi», desumibili da dati giuridico-contabili formali e non meramente fattuali, come un mero intento delle parti che non si sia tradotto in un atto giuridico vincolante, ed, allo stesso modo, in forza del combinato disposto degli artt. 13 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto alla detrazione dell'IVA compete solo in relazione ai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, e non con riferimento ad una generica volontà o disponibilità delle parti, non tradottasi in un vincolo giuridico. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 16/01/2008)

Cass. civ. n. 22403/2014

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ed ai fini della deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, è onere del contribuente fornire la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione. In particolare, è onere della società di capitali, che intenda includere tra i costi deducibili del personale la retribuzione corrisposta, in qualità di dirigente, al membro del consiglio di amministrazione, fornire la prova dell'assoggettamento di quest'ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo complesso, al fine di escludere che la prestazione fosse svolta in modo autonomo, senza che ricorresse un effettivo rapporto di lavoro subordinato. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 07/11/2008).

Cass. civ. n. 22020/2014

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel testo vigente "ratione temporis", i lavoratori occupati in violazione sono alle dipendenze dell'appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono, in via esclusiva gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni, sicché la fatturazione di tali prestazioni da parte dell'intermediario non legittima l'appaltante o interponente a detrarre l'IVA relativa o a dedurre tali costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, mancando alla base un valido rapporto contrattuale con l'intermediario. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Venezia, 30/05/2007).

Cass. civ. n. 6331/2008

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l'applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Catania, 4 Marzo 2003).

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