Cassazione civile Sez. V sentenza n. 22438 del 22 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposta sui redditi e di IVA, le somme versate da un consorzio di produttori di latte ai consorziati non possono essere considerate alla stregua di un'integrazione del prezzo del latte acquistato, solo perché così qualificate dalle parti, se non sono state corrisposte in adempimento di preciso obbligo giuridico, in quanto, ai fini della deducibilità delle componenti negative del reddito, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è necessario che i costi risultino dal conto dei profitti e delle perdite oppure da «elementi certi e precisi», desumibili da dati giuridico-contabili formali e non meramente fattuali, come un mero intento delle parti che non si sia tradotto in un atto giuridico vincolante, ed, allo stesso modo, in forza del combinato disposto degli artt. 13 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto alla detrazione dell'IVA compete solo in relazione ai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, e non con riferimento ad una generica volontà o disponibilità delle parti, non tradottasi in un vincolo giuridico. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 16/01/2008)

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