Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 775 del 15 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di redditi d'impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto č in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilitą del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilitą di scegliere il periodo di imposta nel quale č pił conveniente operare la deduzione, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all'art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986.

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