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Articolo 17 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Tassazione separata

Dispositivo dell'art. 17 TUIR

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

  1. a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. [a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;](1)
  3. b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
  4. c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  5. c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
  6. d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
  7. e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  8. f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a)(2);
  9. g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
  10. g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
  11. g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
  12. h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  13. i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
  14. l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
  15. m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
  16. n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
  17. n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. (3)

Note

(1) Lettera abrogata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
(2) Lettera modificata dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163.
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".
(3) Seguiva un quarto comma le cui disposizioni erano state trasferite nel previgente testo dell'art. 9, quale comma 5, dal D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Massime relative all'art. 17 TUIR

Cass. civ. n. 23515/2020

In tema di IVA, poiché ai fini della individuazione dell'imposta da applicare alla transazione rilevano gli obblighi da essa derivanti, non è soggetta a tale imposta la transazione avente ad oggetto la rinuncia all'indennità da perdita dell'avviamento ex art. 34 della L. n. 392 del 1978, non essendovi un legame tra la l'indennità corrisposta dal locatore e l'obbligazione di rilascio dell'immobile derivante dal rapporto contrattuale, sorgendo la prestazione indennitaria quando il rapporto contrattuale è cessato, ed assolvendo alla duplice funzione di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, e di distribuire equitativamente l'incremento del valore locativo derivante dall'esercizio dell'attività commerciale. (Principio affermato in fattispecie in cui, a fronte della rinuncia della conduttrice all'indennità di avviamento, correlata alla rinuncia della locatrice a ottenere opere di ripristino spettanti alla conduttrice, a costei è stata corrisposta una somma di denaro a titolo risarcitorio omnicomprensivo). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/02/2012).

Cass. civ. n. 9899/2020

In tema di prepensionamento, le ritenute applicabili all'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), d.m. n. 158 del 2000, avente la finalità di incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, devono calcolarsi con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno ovvero con l'aliquota agevolata di cui all'art. 17, comma 4-bis, T.U.I.R., determinando detta modalità la neutralizzazione dell'incidenza delle ritenute e garantendo ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

Comm. Trib. Reg. Toscana n. 2531/2017

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21.4.1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della legge 26.9.1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (Cass., SS.UU., 22.6.2011, n. 13642).

Cass. civ. n. 22548/2007

Nel procedimento camerale disciplinato dall'art. 375 c.p.c., non essendo prevista la fase della discussione orale stabilita per l'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza dall'art. 379, primo comma, c.p.c., non è ammissibile la costituzione tardiva mediante deposito di procura speciale, sia perché tale atto è preordinato al solo fine di consentire alle stesse di partecipare a detta fase del giudizio di legittimità (come si evince dal primo comma, secondo capoverso, dell'art. 370 c.p.c.), sia per le espressioni letterali usate dal legislatore nell'art. 375, ultimo comma, c.p.c. (nel testo anteriore al D.L.vo n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis) da cui si evince che la facoltà delle parti di interloquire sulle conclusioni del P.M., presentando memorie, e poi di essere sentite, presuppone che sussista il loro diritto a ricevere la comunicazione delle predette conclusioni, e che cioè si siano costituite secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 370 c.p.c., e ciò in funzione del rito camerale, la cui struttura semplificata è volta a realizzare il preminente interesse pubblico, di rilievo costituzionale, alla speditezza della definizione dei ricorsi che possono essere celermente decisi.

Cass. civ. n. 1476/2006

Nel sistema di tassazione separata previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori dipendenti e l'indennità di cessazione corrisposta ai notai non sono oggetto di una considerazione e di una disciplina unitarie, in quanto, mentre il primo forma oggetto della previsione contenuta nella lettera a) dell'art. 16, la seconda trova espressa e separata previsione ad opera della lettera e) dello stesso articolo, con la conseguenza per cui, mentre al primo si applica il regime previsto dal successivo art. 17, la seconda va soggetta al diverso regime di cui all'art. 18. (cassa e decide nel merito, Palermo, 17 Agosto 1999).

Cass. civ. n. 18369/2005

In tema di imposte sui redditi, l'indennità per ingiustificato licenziamento, prevista dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti d'azienda e liquidata secondo parametri parzialmente discrezionali (nella forbice tra minimi e massimi) da un apposito collegio sindacale, oppure dal giudice, ha carattere forfettario ed onnicomprensivo e può riferirsi sia a voci di risarcimento soggette a tassazione che a voci che ne sono esenti. Pertanto, nell'ambito di un processo di rimborso, è onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 14 Aprile 2003).

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