Commissione Tributaria Regionale Per La Toscana Sez. VI sentenza n. 2531 del 12 dicembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21.4.1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della legge 26.9.1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (Cass., SS.UU., 22.6.2011, n. 13642).

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