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Articolo 44 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Indennità per l'imposizione di servitù

Dispositivo dell'art. 44 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.

3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.

5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.

6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno.

Massime relative all'art. 44 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 13368/2017

In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 e 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico.

Cass. civ. n. 5518/2017

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si proceda all'esproprio nei modi previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell'indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire, oltre che con il rimedio rappresentato dall'attivazione del procedimento previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, anche con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 54 del menzionato decreto, onde sentire dichiarare giudizialmente l'indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa.

Cass. civ. n. 4883/2017

L'indennità di cui all'art. 44, D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazioni) compete ai soggetti rimasti completamente estranei all'espropriazione, che siano rimasti gravati da una servitù, o abbiano subito un danno in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa. L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa.

Cass. civ. n. 2052/2016

Le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall'amministrazione ex artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 o 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, atteso, da un lato, che nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l'opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e, dall'altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, l'art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa.

Cass. civ. n. 20827/2010

Nel caso di realizzazione di una servitù coattiva di elettrodotto (nella specie a servizio di una linea ferroviaria ad alta velocità), l'indennità c.d. di asservimento, comprensiva di quella di occupazione d'urgenza, è commisurata a quella che sarebbe dovuta per l'espropriazione per pubblica utilità.

Cass. civ. n. 6272/2008

In tema di indennità di asservimento, prevista dall'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, va fornita la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all'immobile rispetto a quella di approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica a partire dalla quale l'interessato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l'inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento determinante anche ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'asservimento, in forza del principio generale che nessuno può trarre vantaggio dall'attività illecita posta in essere.

Cass. civ. n. 26261/2007

In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865 per la riduzione di valore dell'immobile, spetta se l'opera pubblica abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso. Ciò non si verifica ove siano interessate quelle utilità marginali che non trovano tutela nell'ordinamento come diritti soggettivi autonomi o come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà quali l'insolazione, l'areazione, l'ampiezza della veduta panoramica. La sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione del fabbricato può invece verificarsi (ed è quindi dovuto l'indennizzo) nel caso di riduzione della capacità abitativa, o nel pregiudizio subito dall'immobile per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, quando (e solo se) le stesse per la loro continuità ed intensità superino i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi con i criteri posti dall'art. 844 c.c. (Fattispecie in cui la S.C., affermato che la legittima costruzione di un asse viario a scorrimento veloce realizzato su piloni alti 15 metri in prossimità di un fabbricato non comporta automaticamente l'obbligo per l’espropriante di corrispondere al proprietario il predetto indennizzo, ha cassato la sentenza di merito per non aver accertato la sussistenza delle indicate condizioni)

Per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la concessione di cui all'art. 81 L. n. 219 del 1981, stante l'ampiezza dei poteri che la norma prevede per il concessionario, ha natura c.d. traslativa, in quanto comporta il trasferimento allo stesso dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. Pertanto il concessionario diviene, proprio in forza delle attribuzioni ricevute nonché dell'attività compiuta, il solo soggetto obbligato al pagamento tanto delle indennità che si colleghino alla procedura, quanto dell'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865, con conseguente esclusione della legittimazione, anche solidale del concedente.

Cass. civ. n. 25011/2007

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso di decreto di asservimento impositivo di una servitù permanente di galleria (nella specie finalizzata alla realizzazione di un tratto di metropolitana), cui consegua per il suolo ed il sottosuolo, anche al di fuori della parte fisicamente asservita, la perdita integrale del valore venale collegato alla possibilità di costruzione di un parcheggio interrato, l'indennità deve essere determinata: a) applicando i parametri normativi per la stima dell'indennità di espropriazione; b) applicando, nel concorso dei relativi presupposti (costituiti da un effettivo degrado della parte residua del fondo, dall'esistenza di un preesistente rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, tra la porzione dell'immobile asservita e quella non interessata dalla vicenda ablatoria e dalla prova che il degrado di quest'ultima sia imputabile obiettivamente all'asservimento della prima), il criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nell'art. 40 L. n. 2359 del 1865; c) applicando, infine, la riduzione percentuale, ex art. 46 L. n. 2359 del 1865, per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell'asservimento, rispetto all'espropriazione.

Cass. civ. n. 9342/2006

Le controversie aventi ad oggetto l'indennità dovuta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 80 del 1998, atteso che nei confronti del beneficiario non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità nell'ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la cui cognizione è soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche tenendo conto che il carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, è inquadrabile nella riserva di giurisdizione ordinaria che l'art. 34, comma 3, lett. b, prevede per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa

Cass. civ. n. 8097/2000

La liquidazione della indennità di asservimento di un'area per la realizzazione di un elettrodotto ad opera dell'Enel va compiuta avendo riguardo ai criteri di cui all'art. 123 R.D. n. 1175 del 1933, che, nella materia, costituisce "lex specialis" rispetto alla regola generale contenuta nell'art. 46 L. n. 2359 del 1865. E, tuttavia, a seguito della entrata in vigore dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, che ha previsto un più riduttivo criterio per la stima dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili, la determinazione dell'indennità per servitù di elettrodotto, che venga costituita mediante un procedimento ablativo su dette aree, va effettuata tenendo conto delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, con la conseguenza che il parametro del valore contemplato dal citato art. 123, ed alla cui diminuzione deve essere correlata l'indennità medesima, non va più calcolato alla stregua del prezzo di mercato del bene gravato, ma in base al parametro convenzionale indicato dal sopravvenuto art. 5-bis, per tutte e tre le componenti individuate dalla norma speciale, e cioè sia per la valutazione relativa alla determinazione di valore dell'immobile a causa dell'imposizione della servitù, sia per quella relativa al quarto del valore concernente la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere e relative a zone di rispetto, con la sola eccezione della prima di esse allorché si riferisca a fabbricati e comunque ad aree edificate, per i quali l'indennizzo continua a commisurarsi al relativo valore in comune commercio.

Cass. civ. n. 11080/1996

Il diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865 - che opera anche in relazione ai danni derivanti da opera pubblica non collegata ad espropriazione per pubblica utilità - postula, per il suo sorgere, le seguenti condizioni: a) un'attività lecita della p.a., consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità; b) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno che si concreti nella diminuzione delle facoltà di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell'opera pubblica) o del valore di scambio della proprietà privata danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica e il danno (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha riconosciuto il predetto indennizzo a favore dei proprietari di immobili che, a seguito della realizzazione di un viadotto, avevano visto limitata l'accessibilità ai fabbricati e ridotta la commerciabilità degli appartamenti).

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A. M. chiede
sabato 25/11/2023
“Buonasera,
l'art. 44 del DPR 327/2001 (indennità per imposizione di servitù) è compreso nel capo VIII, rubricato: indennità dovuta al titolare del bene non espropriato.
In proposito, sembra che la giurisprudenza prevalente ritenga che l'azione di cui al citato art. 44 richieda, quale necessario presupposto, l'esercizio del potere di espropriazione da parte della PA o altro soggetto munito di tale potere.
Risulterebbe, di conseguenza, che l'azione innanzi al giudice ordinario per il conseguimento dell'apposita indennità non possa essere proposta dal proprietario confinante con il terreno sul quale sia stata realizzata un'opera pubblica o di pubblica utilita (ad esempio una stazione radio base) da parte di un operatore economico che abbia acquisito la disponibilità di un'area mediante apposito contratto di locazione pluriennale, rinnovabile, con il proprietario di detta area (casi del genere sono molto frequenti).
Tale opzione di acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non risulta prevista dall'art.
44 dell'indicato dpr; ovviamente, con tale soluzione la PA (o altro soggetto abilitato) non pone in essere alcun potere di espropriazione, limitandosi esclusivamente a rilasciare le prescritte autorizzazioni.
Si chiede pertanto apposito parere giuridico sulla possibilità o meno che l'indennità prevista dall'art. 44 del dpr 327/2001
possa essere riconosciuta nell'ipotesi sopra descritta.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Consulenza legale i 05/12/2023
La risposta è, purtroppo, negativa, per l’assorbente ragione che le norme che regolano il riconoscimento dell’indennità contenute nel T.U. Espropri (compreso, dunque, anche l’art. 44 citato nel quesito), limitano il proprio ambito di applicazione appunto all’ipotesi in cui l’opera pubblica venga realizzata a seguito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità.
In mancanza, in disparte l’interpretazione della norma in esame, manca alla radice il requisito per attrarre la fattispecie nella disciplina del T.U. Espropri.
Nel nostro caso, in particolare, la stazione radio base è stata realizzata per iniziativa di un privato (che non riveste dunque la qualità di autorità espropriante) su di un terreno appartenente ad un altro soggetto privato acquisito in locazione, sulla base di un titolo abilitativo edilizio.

Questo non significa che sia del tutto precluso far valere le proprie pretese, ma che non sia possibile farlo sulla base della richiamata norma del T.U. Espropri qualificando la propria richiesta quale ristoro della diminuzione di valore del terreno confinante (pregiudizio che è difficile sostenere a fronte di una legittima attività edilizia).
In astratto, si potrebbe contestare la legittimità del titolo rilasciato davanti al competente TAR, sussistendo i relativi presupposti con particolare riferimento al mancato decorso del termine di decadenza, oppure rivolgersi al Giudice ordinario nel caso si verifichi la violazione delle norme codicistiche sulle distanze.
Per valutare la fattibilità di tali azioni in concreto, tuttavia, si consiglia di rivolgersi a un legale di fiducia al quale sottoporre in modo completo tutta la documentazione utile e le circostanze di fatto rilevanti.