Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4883 del 27 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indennità di cui all'art. 44, D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazioni) compete ai soggetti rimasti completamente estranei all'espropriazione, che siano rimasti gravati da una servitù, o abbiano subito un danno in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa. L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa.

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