Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2052 del 3 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie aventi ad oggetto le indennitā dovute dall'amministrazione ex artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 o 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, atteso, da un lato, che nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l'opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non č configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autoritā, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimitā del giudice amministrativo, e, dall'altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, l'art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennitā conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa.

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