(massima n. 1)
            In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilità,  nel caso di decreto di asservimento impositivo di una servitù permanente  di  galleria (nella  specie  finalizzata  alla realizzazione di un tratto di metropolitana), cui consegua per il suolo ed il sottosuolo, anche al di fuori della parte fisicamente  asservita,  la  perdita  integrale  del  valore venale  collegato  alla  possibilità  di  costruzione  di  un parcheggio interrato, l'indennità deve essere determinata: a) applicando i parametri normativi per la  stima  dell'indennità  di  espropriazione; b) applicando,  nel concorso  dei  relativi  presupposti (costituiti da un effettivo degrado della parte residua del fondo, dall'esistenza di un preesistente rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, tra la porzione dell'immobile  asservita  e  quella  non  interessata  dalla vicenda  ablatoria  e  dalla  prova  che  il  degrado  di quest'ultima sia imputabile obiettivamente all'asservimento  della  prima), il  criterio  differenziale indicato dalla norma contenuta nell'art. 40 L. n. 2359 del  1865; c)  applicando,  infine, la  riduzione percentuale,  ex  art.  46  L.  n.  2359  del  1865,  per  la minore  compressione  del  diritto  reale,  peculiare dell'asservimento,  rispetto  all'espropriazione.