Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 20 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

Dispositivo dell'art. 20 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente.

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2.

8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso.

9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente.

11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio.

12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.

13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12.

14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.

15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.

Massime relative all'art. 20 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 27303/2018

In tema di determinazione consensuale dell'indennità di espropriazione, all'espropriato è accordata una facoltà di scelta tra l'accettazione dell'indennità offerta e la contestazione giudiziaria della stessa, ma non gli è consentito d'invocare il pagamento dell'acconto e di rifiutare o contestare l'indennizzo offerto dall'espropriante, risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta, la quale, presupponendo necessariamente l'accettazione dell'importo offerto dall'espropriante, comporta l'automatica definizione del subprocedimento avviato con la notificazione dell'offerta e preclude pertanto la formulazione di eventuali contestazioni o di espressa riserva di agire successivamente per la determinazione dell'indennità, non tollerando l'accettazione l'apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante dell'accordo nei rapporti tra l'espropriante e l'espropriato, sia pure condizionatamente all'emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la finalità pubblicistica della sollecita conclusione del procedimento ablatorio. (Rigetta, Corte d'appello Lecce, 18 marzo 2015).

Cass. civ. n. 1534/2018

La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico i cui elementi costitutivi, indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune, sono: a) l'inserimento del negozio nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell'acquisizione del bene da parte dell'espropriante, quale strumento alternativo all'ablazione d'autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un sub-procedimento di determinazione dell'indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall'art. 12 della L. 22 ottobre 1971 n. 865; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Ne consegue che, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati - non potendosi escludere che la P.A. abbia perseguito una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita - al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui all'art. 14 della L. n. 865 del 1971, ossia l'estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo.

Cass. civ. n. 7104/2017

Il trasferimento degli obblighi indennitari, in via esclusiva, all'affidatario dell'opera, concessionario o appaltatore, è configurabile solo ove sia stato conferito l'esercizio dei poteri espropriativi ed il conferimento non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo, essendo irrilevante, al fine di configurare una responsabilità solidale dell'espropriante, la sistemazione dei rapporti economici interni con l'affidatario. (Rigetta, Corte d'appello Napoli, 27 gennaio 2011).

Cass. civ. n. 17795/2016

Nell'ipotesi di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del D.P.R. n. 327 del 2001, l'art. 21, comma 6, del medesimo decreto prevede che le spese della tema di esperti nominati per la quantificazione dell'indennità siano liquidate dall'autorità espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l'individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l'indennità provvisoria di stima determinata dall'autorità espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non già tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d'ufficio in sede di giudizio di opposizione. (Cassa e decide nel merito, Corte d'appello Cagliari, 6 novembre 2014).

Cons. Stato n. 1768/2015

In materia di espropriazione per pubblica utilità un eventuale accordo tra Amministrazione e proprietario sull'ammontare dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 20 D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) è destinato a perdere efficacia, qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 1088/2014).

Cass. civ. n. 23181/2014

Una volta intervenuto l'atto di cessione volontaria di un bene nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, la sua equipollenza funzionale al provvedimento autoritativo ablatorio comporta l'impignorabilità del bene da parte del creditore assistito da ipoteca sullo stesso stante la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla sua acquisizione, senza che rilevino eventuali vizi della procedura espropriativa diversi dalla carenza originaria del relativo potere. (Rigetta, App. Catania, 21 giugno 2007).

Cons. Stato n. 676/2011

Un eventuale accordo tra amministrazione e proprietario sull'ammontare dell'indennità è destinato a perdere efficacia qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio.

Cass. civ. n. 5624/2009

Una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità, viene meno il presupposto del procedimento ablativo e, quindi, tutti i successivi atti del procedimento che vi si ricollegano diventano inefficaci, ponendo tale provvedimento fine alla procedura espropriativa. Pertanto, la somma percepita dall'espropriando a seguito di «accordo amichevole» relativo alla misura dell'indennità di espropriazione diventa priva di causa, al pari dell'occupazione del bene da parte dell'espropriante e ciascuno dei due diventa creditore dell'altro ed è obbligato alle rispettive restituzioni, con conseguente applicabilità delle norme sulla mora credendi, che hanno carattere generale e si applicano anche all'obbligo di restituire un immobile (art. 1216 c.c.).

Cass. civ. n. 4538/2008

In tema di espropriazione, il corrispettivo della cessione volontaria si identifica, di regola, con la sola indennità di espropriazione, avendo l'atto ad oggetto l'acquisizione dal cessionario della proprietà dei beni per causa di pubblica utilità da parte dei cedenti. Pertanto, il prezzo della cessione concordato preventivamente sulla base dell'offerta dell'indennità provvisoria di espropriazione deve intendersi, in assenza di indicazioni in contrario, come non comprensivo dell'indennità di occupazione, soprattutto qualora al momento dell'accordo sull'indennità non si conosca la data finale dell'occupazione di urgenza, per essere la stessa ancora legittimamente in atto.

Cass. civ. n. 5390/2006

La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che un bene immobile possa essere trasferito all'ente pubblico a mezzo di un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica; sicché, tratti distintivi della cessione che valgono a distinguerla dall'altro strumento contrattuale, sono: a) l’inserimento del contratto nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità del quale, dunque, la cessione costituisce un momento avente la funzione di realizzarne il risultato peculiare (acquisizione della proprietà dell'immobile all'espropriante) con uno strumento alternativo di natura privatistica; b) la preesistenza, nell'ambito del procedimento, non solo della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzanda, ma anche del subprocedimento di determinazione dell'indennità da parte dell'espropriante, che deve essere da quest'ultimo offerta e dall'espropriando accettata con la sequenza e le modalità previste dall'art. 12 L. n. 865 del 1971; c) il prezzo per il trasferimento volontario dell'immobile, che deve correlarsi in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità spettante per la sua espropriazione, dai quali non è possibile in alcun modo discostarsi.

Cons. Stato n. 4735/2005

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, L. n. 865 del 1971, nel corso del procedimento espropriativo, l'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicata ai proprietari espropriandi, i quali, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 10% dell'indennità provvisoria; l'accordo concluso tra le parti rientra nella categoria dei negozi di diritto pubblico (o ad oggetto pubblico) soggetti alla giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all'art. 11 L. n. 141 del 1990. La cessione volontaria del bene, nel procedimento espropriativo, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, di cui produce i medesimi effetti, non perde, infatti, la sua connotazione di atto autoritativo, implicando, più semplicemente la confluenza in un unico testo di provvedimento e negozio e senza che la presenza del secondo snaturi l'attività dell'amministrazione dato che il fine pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del contenuto del provvedimento finale.

Cass. civ. n. 15950/2005

L'istanza dell'espropriando di pagamento dello speciale acconto sull'indennità provvisoria, previsto dall'art. 5 della L. n. 94 del 1982, comporta di per sé - non potendo il diritto a conseguire l'acconto stesso prescindere dall'accettazione dell'indennità provvisoria o dalla volontaria cessione dell'immobile, quali elementi a carattere premiale necessariamente postulati dal legislatore per la realizzazione del palese intento acceleratorio dell'istituto dell'acconto - l'accettazione di detto indennizzo, ove in precedenza non ancora avvenuta, o la revoca del precedente rifiuto di accettare l'indennità pur se formalmente manifestato, posto che il legislatore consente all'espropriando di modificare il comportamento suddetto "in ogni fase del procedimento espropriativo" (art. 5-bis, comma 2, L. n. 359 del 1992), a differenza di quanto avviene per la dichiarazione di accettazione considerata, invece, irrevocabile (art. 20 t.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!