Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1534 del 22 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico i cui elementi costitutivi, indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune, sono: a) l'inserimento del negozio nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilitą, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell'acquisizione del bene da parte dell'espropriante, quale strumento alternativo all'ablazione d'autoritą; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilitą ancora efficace, ma anche di un sub-procedimento di determinazione dell'indennitą e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalitą previste dall'art. 12 della L. 22 ottobre 1971 n. 865; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell'indennitą di espropriazione. Ne consegue che, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati - non potendosi escludere che la P.A. abbia perseguito una finalitą di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita - al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui all'art. 14 della L. n. 865 del 1971, ossia l'estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo.

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