Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art.2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, č applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". (Fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull'indennitā di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilitā comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando).

(massima n. 2)

Gli accordi hanno una valenza endoprocedimentale, in quanto non idonei a trasferire la proprietā del bene dal proprietario al soggetto espropriarne.

(massima n. 3)

Una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilitā, viene meno il presupposto del procedimento ablativo e, quindi, tutti i successivi atti del procedimento che vi si ricollegano diventano inefficaci, ponendo tale provvedimento fine alla procedura espropriativa. Pertanto, la somma percepita dall'espropriando a seguito di Ģaccordo amichevoleģ relativo alla misura dell'indennitā di espropriazione diventa priva di causa, al pari dell'occupazione del bene da parte dell'espropriante e ciascuno dei due diventa creditore dell'altro ed č obbligato alle rispettive restituzioni, con conseguente applicabilitā delle norme sulla mora credendi, che hanno carattere generale e si applicano anche all'obbligo di restituire un immobile (art. 1216 c.c.).

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