(massima n. 2)
            In  caso  di intervenuta  espropriazione  per  pubblica utilità del bene gravato da ipoteca nel regime anteriore al D.P.R.  6  agosto  2001, n.  327, il creditore  ipotecario, potendo  fare  valere  il  privilegio  nascente  dall'ipoteca  in suo  favore  soltanto  sulle  somme  che  siano  state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore in ragione della procedura ablativa, non può ottenere  la  condanna  dell'espropriante,  né,  tanto  meno, procedere  "in  executivis"  contro  di  lui.  (Rigetta,  App. Catania, 21 giugno 2007).