Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23181 del 31 ottobre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Una volta intervenuto l'atto di cessione volontaria di un bene nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, la sua equipollenza funzionale al provvedimento autoritativo ablatorio comporta l'impignorabilità del bene da parte del creditore assistito da ipoteca sullo stesso stante la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla sua acquisizione, senza che rilevino eventuali vizi della procedura espropriativa diversi dalla carenza originaria del relativo potere. (Rigetta, App. Catania, 21 giugno 2007).

(massima n. 2)

In caso di intervenuta espropriazione per pubblica utilità del bene gravato da ipoteca nel regime anteriore al D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, il creditore ipotecario, potendo fare valere il privilegio nascente dall'ipoteca in suo favore soltanto sulle somme che siano state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore in ragione della procedura ablativa, non può ottenere la condanna dell'espropriante, né, tanto meno, procedere "in executivis" contro di lui. (Rigetta, App. Catania, 21 giugno 2007).

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