Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 17795 del 8 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di mancata accettazione dell'indennitą provvisoria di esproprio ex art. 20 del D.P.R. n. 327 del 2001, l'art. 21, comma 6, del medesimo decreto prevede che le spese della tema di esperti nominati per la quantificazione dell'indennitą siano liquidate dall'autoritą espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l'individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l'indennitą provvisoria di stima determinata dall'autoritą espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non gią tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d'ufficio in sede di giudizio di opposizione. (Cassa e decide nel merito, Corte d'appello Cagliari, 6 novembre 2014).

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