Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1768 del 7 aprile 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio amministrativo il divieto dei motivi nuovi concerne esclusivamente i motivi sollevati da chi introduce il giudizio di prime cure, mentre il divieto delle nuove eccezioni, sancito dal secondo comma del medesimo articolo, non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello; e ciò in quanto il divieto di proporre motivi nuovi in appello è riferibile solo al ricorrente originario e non anche ai resistenti, che possono addurre qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) per dimostrare al giudice di secondo grado l'infondatezza della domanda del ricorrente.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R n. 327 del 2001, la proroga del termine di efficacia di cinque anni dalla dichiarazione di p.u. può essere disposta anche d'ufficio, prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore a due anni; il 6° comma di tale disposizione prevede inoltre che "la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità". Sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l'atto conclusivo del procedimento ablativo, non pare sussistano dubbi, dovendosi al termine finale riconoscersi, a differenza del termine iniziale, natura perentoria e tanto con riferimento anche al regime giuridico descritto sul punto dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, norma sostanzialmente riprodotta nell'omologo art. 13 del D.P.R n. 327/2001.

(massima n. 3)

In materia di espropriazione per pubblica utilità un eventuale accordo tra Amministrazione e proprietario sull'ammontare dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 20 D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) è destinato a perdere efficacia, qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 1088/2014).

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