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Articolo 234 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Organo di revisione economico-finanziario

Dispositivo dell'art. 234 TUEL

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

  1. a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
  2. b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  3. c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Massime relative all'art. 234 TUEL

Cons. Stato n. 2676/2014

In virtù del combinato disposto dell'art. 16 comma 25 D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, e degli artt. 234 e segg. T.U. 18 agosto 2000 n. 267, gli appartenenti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono essere legittimamente inseriti, a richiesta, nel registro dei revisori legali di cui al D.L.vo 27 gennaio 2010 n. 39.

Cons. Stato n. 6964/2010

A decorrere dall'1 gennaio 2008 la speciale disposizione contenuta nella lettera c), del comma 2, dell'art. 234 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui uno dei tre componenti del collegio dei revisori debba essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri non può più trovare attuazione, essendo divenuta di fatto inapplicabile per effetto della soppressione dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella cui sezione sono confluiti coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali. Pertanto, non trova più alcuna giustificazione la diversificazione tra le due predette figure professionali contenuta nell'art. 234.

Cons. Stato n. 4278/2008

Anche se l'art. 234 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 non precisa le modalità attraverso le quali vanno scelti i revisori dei conti degli enti locali, limitandosi a stabilire i requisiti soggettivi di cui debbono essere in possesso, qualora il Comune abbia colmato tale lacuna prevedendo, nel regolamento di contabilità dell'ente, una specifica procedura consistente nella pubblicazione di apposito avviso su almeno due quotidiani di diffusione regionale, la comunicazione agli ordini professionali interessati, la presentazione nel termine stabilito di apposita istanza da parte degli interessati con la relativa documentazione, l'istruttoria delle istanze entro un certo termine da parte del competente ufficio, e si sia attenuto a tale procedura provvedendo all'apposito avviso e stabilendo il termine entro il quale le domande dovevano essere presentate, non può poi prescindere dall'esito della procedura nominando soggetti che non avevano presentato domanda nei termini o perfino che l'avevano omessa. La discrezionalità di cui gode il Consiglio comunale è limitata dalla facoltà di scegliere tra coloro che hanno i prescritti requisiti e che hanno presentato la relativa domanda.

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