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Articolo 97 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Ruolo e funzioni

Dispositivo dell'art. 97 TUEL

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

  1. a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  2. b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  3. c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  4. d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
  5. e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Massime relative all'art. 97 TUEL

C. Conti n. 7/2015

Il segretario comunale č titolare di compiti ed adempimenti che lo impegnano ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l'ente locale, all'azione di responsabilitā amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti.

C. Conti n. 473/2009

Il Segretario (comunale o provinciale), ai sensi dell'art. 17 L. n. 127 del 1997 e, successivamente, dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalitā e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale; infatti, il t.u.e.l. ha assegnato al segretario dell'ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati all'art. 97 t.u., cit., le "funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformitā dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti" e quelle di "sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attivitā"; pertanto non puō dubitarsi del fatto che il Segretario comunale abbia il preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimitā contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale; altrimenti opinando, potrebbe l'amministratore pubblico contare sull'inerzia o sul silenzio di chi č preposto per legge al controllo della legalitā dell'azione amministrativa; e in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso omissivo colposo nella causazione del fatto dannoso contestato.

Cass. civ. n. 13866/2009

In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti degli enti locali, l'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel riservare espressamente al segretario comunale l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto comunale o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, non osta all'accentramento in capo al medesimo dell'incarico di responsabile del personale, il cui accertamento č rimesso al giudice di merito e non č sindacabile in sede di legittimitā. Ne consegue che, in tale ipotesi, č legittimo l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente da parte del segretario comunale sulla base delle richieste istruttorie e delle informative trasmesse dal sindaco. (Nella specie, relativa ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti del comandante dei vigili urbani di un Comune, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la richiesta del sindaco integrasse la formale segnalazione, di competenza del funzionario preposto al settore di appartenenza del dipendente, prevista dall'art. 13 del regolamento comunale di disciplina).

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