Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13866 del 15 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti degli enti locali, l'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel riservare espressamente al segretario comunale l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto comunale o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, non osta all'accentramento in capo al medesimo dell'incarico di responsabile del personale, il cui accertamento č rimesso al giudice di merito e non č sindacabile in sede di legittimitā. Ne consegue che, in tale ipotesi, č legittimo l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente da parte del segretario comunale sulla base delle richieste istruttorie e delle informative trasmesse dal sindaco. (Nella specie, relativa ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti del comandante dei vigili urbani di un Comune, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la richiesta del sindaco integrasse la formale segnalazione, di competenza del funzionario preposto al settore di appartenenza del dipendente, prevista dall'art. 13 del regolamento comunale di disciplina).

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